Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE MANCATA INDICAZIONE IN OFFERTA ECONOMICA DEI COSTI INTERNI DELLA SICUREZZA (SENTENZA 13 NOVEMBRE 2019)

Partita chiusa.

«Manca (…) l’indicazione, nell’offerta economica presentata (…), dei costi per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro, in violazione di quanto disposto a pena di esclusione dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dal disciplinare di gara.

6.1. – Con riferimento all’analoga questione dell’omessa indicazione nell’offerta tecnica dei costi della manodopera, la giurisprudenza più autorevole (Cons. Stato, Ad. Plen., od. 24 gennaio 2019, n. 1), ha chiarito che la norma impone di aderire alla tesi secondo cui la mancata puntuale indicazione in sede di offerta di tali costi comporti necessariamente l'esclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio.

Peraltro, siccome l'obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità dell'errore.

Tale lettura del quadro normativo nazionale si pone in armonia con la cornice regolatoria europea (CGUE, Sez. IX, sentenza 2 maggio 2019 in causa C‑309/18), in quanto i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. 

6.2. – I principi delineati valgono anche per il caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che comportano necessariamente l’esclusione dalla gara» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 13 novembre 2019, n. 1903).

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