I principi consolidati.
«Nello scrutinio di legittimità degli atti impugnati va richiamato l’orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, secondo cui il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma è “finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte - ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un'offerta complessivamente inaffidabile; detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7391 del 28/10/2019)” (T.A.R. Toscana, sez. I, 30 gennaio 2020, n.124); conforme T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 17 gennaio 2020, n.56).
Pertanto “l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta ovvero della sua sostenibilità/attendibilità, rientra nell'alveo dell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione procedente (cfr., ancora ex multis ed in epoca recentissima, Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2018 n. 3924, 7 maggio 2018 n. 2689 e 3 aprile 2018 n. 2051).” (Cons. Stato sez. VI, 23 dicembre 2019, n.8679; id. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2019, n.881)» (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 26 febbraio 2020, n. 159).
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