Poiché l’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 2, menziona fra coloro che debbono essere verificati in ordine a reati commessi e regolarità antimafia i «membri degli organi con poteri di direzione» e i «soggetti muniti di poteri (…) di direzione», ergo rientrerebbero comunque nel novero in questione anche i membri del c.d.a. che non sono legali rappresentanti (in disparte la considerazione che in relazione alla regolarità antimafia ma ai sensi del D.Lgs. 159/2011 essi sono comunque soggetti da verificarsi). La formazione in materia, il materiale di documentazione.



