Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la verifica antimafia va operata anche per importo fino a EUR 150.000. E poi non c’è coincidenza dei soggetti da verificarsi. Ma «la distinzione fra cause di esclusione e cause di preclusione della stipula (…) non ha ragion d’essere». La formazione in materia, il materiale di documentazione.



