L’«aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)» (art. 1, comma 1, secondo periodo).
Quanto al «mancato rispetto dei termini», poiché il primo periodo del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, equipara l’«atto di avvio del procedimento» alla «determina a contrarre», in una interpretazione al tempo stesso letterale e sistematica del dettato normativo, si deve ritenere che la stessa equiparazione valga per la nozione di «atto di avvio del procedimento» di cui al secondo periodo.
Idem dicasi, per il sopra soglia, per il «mancato rispetto dei termini» di cui all’art. 2, comma 1.
Il legislatore, con disciplina dal carattere speciale, deroga al principio ordinario che occorra far riferimento, come dies a quo, alla pubblicazione della lex specialis di affidamento.
Per la formazione, cfr. qui e qui.



