Ma è tanto semplice! Ecco perché è inapplicabile la grossolana disposizione di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 41, comma 14, primo capoverso: «I costi della manodopera», cioè di tutte e due le tipologie dei medesimi, «sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso». La «più efficiente organizzazione aziendale» è inconferente, sotto questo profilo. Qui e nei due seminari: «Le criticità dell’appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici: analisi e soluzioni»; «Introduzione generale al nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): in particolare, la disciplina transitoria e la fase dell'affidamento (sessione unitaria in due giornate, solo in house ed "in presenza")».



