Si osserva che, «se è vero che l’art. 65, comma 2, alle lettere b), c), e d) individua separatamente tra gli operatori economici i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili, poi all’art. 67 li disciplina unitariamente sotto la rubrica “consorzi necessari” senza significative differenze». Con queste letture, vengono fuori i furbetti del quartierino di cui dicevamo ieri. Qui e nei webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici dopo il decreto “correttivo”: l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, la categoria prevalente e quella scorporabile, i raggruppamenti e i consorzi, l'appalto integrato»; «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».



