19 novembre 2026, giovedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali: «Si ricorda (…) che per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici il Disciplinare è da intendersi come vincolante nel caso di affidamenti di servizi tecnici “non strumentali” ai settori speciali» (ANAC, relazione illustrativa). La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
PREMESSA
Si recherà l'analisi ragionata delle criticità del bando-tipo n. 2/2026 adottato dall'ANAC ed entrato in vigore il 30 maggio 2026. Anche alla luce della giurisprudenza in materia, si illustrerà ciò che va bene, ciò che non va bene e ciò che manca, con il consueto approccio teorico-pratico. Si metterà a disposizione il bando-tipo, in formato riscrivibile, allo stato di n. 275 facciate. Con un diverso colore, all’interno del testo del bando-tipo, sono riportati box di analisi, con richiami giurisprudenziali e normativi, con schemi riepilogativi della questione che si pone sul singolo punto e con le soluzioni proposte di integrazione ovvero di motivata deroga (sono previsti collegamenti ipertestuali con tutte le fonti, sia con quelle citate direttamente dal bando-tipo, sia con quelle menzionate in sede di autonomo commento). La parte di programma che sotto si riporta segue, per argomenti, lo stesso ordine del bando-tipo.
Importante l'analisi della relazione illustrativa (pubblicata solo il 4 agosto 2026).
Si metteranno poi a disposizione lo schema della domanda di partecipazione predisposto dall'ANAC (con l'individuazione delle relative criticità) e lo schema di «delibera a contrarre» (o «determinazione») di motivata deroga al bando-tipo.
L’incontro verrà svolto in continua interlocuzione, in aula, con i singoli partecipanti.
Per la specifica tematica dell’«affidamento diretto» dei servizi d’architettura e ingegneria cfr.: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia: focus sui luoghi comuni dell’affidamento diretto, con gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità sulla rotazione».
PROGRAMMA
- Livelli e contenuti della progettazione: il quadro preliminare di cui all’art. 41 del codice, commi 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 8-bis, 9 e 15.
- La questione della possibilità di avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
- L’esecuzione della direzione-lavori: l’àmbito pubblicistico e l’esternalizzazione; le modalità di affidamento e l’illogicità del ricorso alla «ripetizione» rispetto all’«opzione».
- Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: eseguibilità e modalità di affidamento; il cumulo del CSE con la DL.
- Il collaudo: eseguibilità e modalità di affidamento; la questione dell’incompatibilità fra collaudatore statico e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. La rilevanza degli oneri per la sicurezza nel caso di collaudo statico.
- I due CAM (criteri ambientali minimi) per strade ed edilizia: lo schema-ùbase di approccio alla materia, fra specifiche tecniche, clausole contrattuali e uso premiale.
- L’applicabilità del bando-tipo al settore dei beni culturali.
- L’utilizzabilità del bando-tipo n. 2 per i settori speciali.
- I due RUP: quello della stazione appaltante delegante e quello della centrale di committenza/stazione appaltante qualificata. L'inesistente «Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza».
- La proroga del termine di presentazione delle offerte, o anche la sua riapertura, limitate ad un periodo massimo di n. 48 ore.
- L’importo a base di gara.
- Le indagini geognostiche, i rilevamenti topografici, le indagini strutturali, gli scavi archeologici: quando sono lavori o ancora servizi d’architettura e ingegneria o servizi ordinari. L’irrilevanza dell’appalto a lotti. L’opzione preferenziale, da parte dell’operatore economico interessato alle prestazioni e/o lavorazioni accessorie, per il subappalto qualificatorio rispetto al raggruppamento atipico. La specifica formula per il ribasso unico ponderato, con relativo esempio.
- La questione se, per il calcolo dell’importo a base di gara, sia ancora possibile «utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale»: la prima giurisprudenza. La maggiorazione del compenso in caso di ricorso al BIM. Le «prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole» del d.M..
- Le «prestazioni di natura diversa dai servizi tecnici di ingegneria ed architettura»: calcolo del corrispettivo, costi della manodopera, costi ex DUVRI e CCNL.
- La «prestazione principale». La prestazione secondaria: il raggruppamento strutturalmente verticale (anche “misto), con il nuovo regime di responsabilità introdotto dal D.Lgs. 36/2023; il problema del subappalto qualificatorio.
- Lo schema esemplificativo di un appalto misto di progettazione, con «opzione»: le prestazioni progettuali e il loro importo; il CSP e il suo importo; le prestazioni accessorie e il loro importo; i lavori accessori e i costi della sicurezza non ribassabili; l’«opzione» per la DL e il CSE, con i rispettivi importi; i sub-importi per la qualificazione economico-tecnica da ID-opere; il valore totale d’appalto.
- L’affidamento del servizio di verifica come lotto.
- L’incerto riferimento, al di là della DL e del CSE, alla figura dell’«opzione». L’inappropriatezza del ricorso alla «ripetizione» per la DL e il CSE. L’equivocità del bando-tipo nel considerare l’importo di «ripetizione» nel «valore globale stimato dell’appalto». L’errore del bando-tipo sulla clausola di rinegoziazione. La riscritta tabella n. 4 del bando-tipo con la corretta collocazione dei cinque importi rilevanti, in riferimento al «valore globale stimato».
- La non proprio corretta clausola della revisione-prezzi: penalizzate le progettazioni "ordinarie".
- L’anticipazione del prezzo e il caso dell’affidamento diretto. Il premio di accelerazione e il presupposto per la sua previsione.
- I soggetti ammessi a partecipare alle procedure, anche per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione. L’errore dato dall’equiparazione del GEIE al consorzio stabile di società.
- L’inquadramento sistematico: dei «requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12»; dei requisiti previsti per l’«attività di verifica» dall’ALLEGATO I.7, art. 38, comma 3, primi due periodi.
- Il riparto di competenze professionali fra architetti e ingegneri.
- L’errore dato dall’inciso del bando-tipo: «qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch’essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre». L’errore dato dalla mancata previsione nel bando-tipo del principio per cui sono concedibili in «avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio» stabile «in proprio».
- Le due questioni: se in caso di limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti, l’offerta imputabile a un unico centro decisionale debba o no essere considerata automaticamente unica; se il divieto di partecipazione a lotti diversi da parte di imprese in situazioni di collegamento sostanziale debba essere previsto dalla disciplina di gara. La rimessione alla C.G.U.E. (dicembre 2025) e, intanto, la soluzione prudenziale per la stazione appaltante.
- L’inapplicabilità del D.Lgs. 36/2023, ALLEGATO II.3, salva l’applicazione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 47.
- L’analisi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 («requisiti speciali» diversi da quelli previsti dal codice) e il riscontro del suo illegittimo richiamo da parte del bando-tipo n. 2/2026.
- I requisiti di idoneità professionale, fra corpo principale del codice ed ALLEGATO II.12: la distinzione fra requisiti necessari ed eventuali; la distinzione fra persone giuridiche e fisiche; la disciplina comune al primo e al secondo gruppo; i problemi per il BIM (il piano di formazione del personale della stazione appaltante e il caso di impossibilità di individuare i gestori e i coordinatori all'interno del proprio personale; l'offerta di gestione informativa; la necessità di una non aggravata individuazione dell'esperienza richiesta per le quattro figure professionali).
- Il gruppo di lavoro: i componenti necessari e quelli eventuali, con la precisazione di chi debba possedere l’idoneità tecnica dei «contratti analoghi»; il «direttore tecnico» per il servizio di verifica della progettazione; le clausole, da chiarire, sul «numero minimo di unità».
- Il gruppo di lavoro: la tipologia di rapporto che deve sussistere – tra chi è progettista in senso stretto e chi non lo è – e l’opportunità di un’opzione di necessaria complementarietà; il soggetto raggruppato e quello indicato; l’individuazione di chi deve sottoscrivere offerta tecnica ed economica; il problema della verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice; il problema del ricorso al subappalto; la radicale illegittimità della scelta del bando-tipo di ammettere la figura dell’«ausiliario» (essendo altra la questione, di cui infra, del “pasticcio” normativo generato dall’art. 104, comma 3, primo periodo, del codice).
- La pacifica legittimità di richiedere in disciplina di gara – per forniture e servizi diversi da quelli d’architettura e ingegneria – solo i requisiti morali e l’idoneità professionale, cioè la legittimità di un bando senza richiesta né di «capacità economica e finanziaria», né di «capacità tecniche e professionali»: il principio si estende ai servizi d’architettura e ingegneria?
- I requisiti di capacità economica e finanziaria: la questione di chi sceglie se qualificarsi con «copertura assicurativa» o con «fatturato», alla luce della prima giurisprudenza in materia.
- Il fatturato: il calcolo degli «ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando»; il calcolo della misura «non superiore al valore stimato dell'appalto», in caso di opzione, quinto e ripetizione; l’illegittima previsione del bando-tipo per il «caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico»; la modalità di comprova del requisito per la società di capitali e – non prevista dal bando-tipo – per il professionista; l’ipotesi dell’operatore economico che abbia iniziato l’attività da meno di tre anni; l’applicazione corretta della clausola di salvaguardia. Il fatturato per lo studio associato.
- Il fatturato per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione: la misura in totale richiesta; la disapplicanda misura del «50 per cento» per la capo-gruppo; la misura da richiedersi per ogni raggruppata; i commi 4 e 5 dell’art. 38 dell’ALLEGATO I.7.
- La copertura assicurativa contro i rischi professionali.
- L’idoneità tecnico professionale dei servizi svolti: l’elenco e la questione se possa non richiedersi nessun coefficiente minimo di possesso del requisito; i servizi “di punta” e il loro numero; i servizi “di punta” e la declinazione concreta del quantum da richiedersi; i servizi “di punta” e la questione dell’avvalimento plurimo o frazionato; il “grado di complessità” e le categorie diverse da quelle di «EDILIZIA», «STRUTTURE» e «INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ»; la questione se bastino le «prestazioni eseguite» o se occorrano le «prestazioni eseguite con buon esito e con soddisfazione del committente»; la spendibilità del servizio svolto in raggruppamento; la puntuale delimitazione del periodo temporale; lo schema dei dati da indicare in disciplinare di gara, anche per i servizi “di punta”.
- Il requisito tecnico-organizzativo per il servizio di verifica della progettazione: il diverso periodo temporale; la sola possibile declinazione concreta del possesso del requisito dei due servizi in caso di raggruppamento.
- L’illegittimità secca delle due clausole che consentono la facoltà di prevedere, come requisiti di capacità tecnico-professionale, i «titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro» e il «numero medio annuo di personale tecnico».
- Il «caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub‐associazione».
- L’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o comunque presso un registro professionale) e l’ipotesi di una possibile suddistinzione fra ID-opere «principale» e ID-opere secondaria. I requisiti di idoneità professionale e il problema del subappalto qualificatorio.
- Premessa di carattere generale sul rapporto fra raggruppamento o figura assimilabile e requisiti di capacità economica e tecnica: l’art. 68, comma 11, del codice; il caso del silenzio del bando sulla declinazione in concreto della disposizione e la conseguenza inopportuna che può derivarne per la buona esecuzione delle prestazioni; la rilevanza della dichiarazione delle parti d’appalto che saranno eseguite dai singoli raggruppati in relazione all’applicazione o meno del principio di corrispondenza sostanziale; la consigliata soluzione della richiesta da parte del bando della corrispondenza sostanziale attenuata per il requisito degli eseguiti appalti;il caso n. 1a) (richiesto elenco dei servizi svolti, prevista una sola tipologia prestazionale, possibilità solo di un raggruppamento “orizzontale”, richiesta di corrispondenza sostanziale attenuata); il caso n. 1b) (richiesto elenco dei servizi svolti, previste più tipologie prestazionali, possibilità di un raggruppamento “verticale puro” o “verticale misto”, richiesta di corrispondenza sostanziale attenuata).
- Il possesso del requisito dei due eseguiti appalti “di punta”, ovvero di un solo appalto “di punta, in caso di raggruppamento “orizzontale”, “verticale” puro” e “verticale misto”: l’inipotizzabilita del principio del bando-tipo che, in caso di richiesta di due servizi “di punta”, l’unitario requisito possa essere frazionato fra «due diversi componenti del raggruppamento»; il caso n. 2a) (richiesti servizi “di punta” in numero di due o uno, prevista una sola tipologia prestazionale, possibilità solo di un raggruppamento “orizzontale”, richiesta di corrispondenza sostanziale); il caso n. 2b) (richiesti servizi “di punta” richiesti in numero di due o uno, previste più tipologie prestazionali, possibilità di un raggruppamento “verticale puro” o “verticale misto”, richiesta di corrispondenza sostanziale).
- Il raggruppamento e il tema della rimodulabilità delle quote in relazione al principio di “corrispondenza sostanziale”, se previsto: dalla questione del soccorso istruttorio agli artt. 97 e 68 del codice.
- Il subappalto qualificatorio nei servizi in generale: le condizioni di applicabilità secondo corretta giurisprudenza; l’interpretazione del silenzio da parte della disciplina di gara sulla sua ammissibilità, nel caso in cui manchi il motivato divieto di subappalto; l’ultima giurisprudenza.
- Il subappalto, anche qualificatorio, per un servizio d’architettura e ingegneria: il caso della sussistenza di più ID-opere e il superamento del divieto previsto dal vecchio codice; il positivo parere del MIT e quello negativo del Consiglio nazionale dei geologi; il quantum di subappaltabilità alla luce dell’art. 119, comma 1, del codice; il subappalto esecutivo della ID-opere prevalente; il subappalto qualificatorio, anche parziale, della ID-opere secondaria; l’inapplicabilità dell’ALLEGATO II.12, art. 30, secondo periodo; l’auto-esecutività del principio del subappalto qualificatorio nell’ultima giurisprudenza, ammesso quindi a prescindere dalla sua mancata previsione nel bando-tipo; il ricorso al subappalto qualificatorio come tutela del piccolo professionista che non vuole incorrere nella responsabilità solidale illimitata per l’esecuzione di tutto il servizio, che consegue all’assunzione del ruolo di raggruppato.
- Idoneità professionale: l’errore, per i «consorzi di professionisti», di far riferimento ai «professionisti singoli o associati». I «consorzi di professionisti»: tutti i consorziati sono esecutori. I requisiti di idoneità professionale eventuali e la possibilità del subappalto qualificatorio. Consorzi stabili e schema di domanda: non serve conoscere anche la «relativa misura» di “prestito” del requisito di cui si tratti.
- L’avvalimento e la confusa disciplina del bando-tipo: il corollario del dato normativo del nuovo codice per il quale i «titoli di studio e professionali» e «le esperienze professionali pertinenti» non sono più prevedibili come indici di idoneità tecnica; la necessità di non confondere i suddetti «titoli» ed «esperienze professionali» né con i requisiti di idoneità professionale, né con quelli di idoneità tecnica; l’insussistenza, in caso di avvalimento del requisito di idoneità tecnica dei servizi svolti di architettura e ingegneria, di nessun obbligo di esecuzione in proprio da parte dell’ausiliaria. La busta telematica dove vanno prodotti il contratto di avvalimento “misto” e quello “premiale”. I requisiti di qualificazione che deve possedere l’ausiliaria.
- Il subappalto: l’errato richiamo del «cottimo»; la necessità di un’idonea (non agevole) motivazione per stabilirne il divieto; il mancato richiamo tout court dell’art. 119, comma 2-bis.
- L’inapplicabilità delle clausole sociali, con l’eccezione degli appalti PNRR-PNC.
- I requisiti per l’esecuzione dell’appalto: il principio giurisprudenziale.
- La garanzia provvisoria: i casi nei quali non può essere richiesta; la cauzione; le verifiche rispetto alla correttezza della fideiussione prodotta; le due modalità di presentazione della garanzia fideiussoria; l’individuazione del beneficiario in caso di ricorso a centrale di committenza; la corretta decorrenza della data di validità; i presupposti per l’escutibilità, anche alla luce della sentenza della CGUE; la riduzione del 30% in caso di raggruppamento o di consorzio stabile; la non automatica applicabilità della riduzione fino a un massimo del 20% e il caso del raggruppamento e del consorzio stabile.
- Il principio per cui la preventiva accettazione delle clausole del bando non può precludere l’esperibilità di azioni volte a contestarne la legittimità.
- Soccorso istruttorio: la vexata quaestio (a onor del vero da “plenaria”) se possano farsi valere requisiti di qualificazione che, pur non dichiarati in sede di documentazione amministrativa, siano però effettivamente posseduti entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte; le diverse modalità di dimostrazione della data certa anteriore al termine di scadenza di presentazione delle offerte; la vexata quaestio (a onor del vero da "plenaria") del difetto di sottoscrizione in procedura telematica; il soccorso procedimentale: l’estensibilità alla documentazione amministrativa e il problema del termine.
- Domanda di partecipazione ed eventuale procura: l’insussistenza per il consorzio ordinario di una «mandataria/capofila»; l’aggregazione di retisti e l’insussistenza di «requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria»; la copia conforme; la produzione di copia semplice della procura e la fattispecie del falsus procurator; l’omesso pagamento dell’imposta di bollo e la mancata allegazione di un documento di comprova.
- «Documentazione ulteriore per i soggetti associati»: la «dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale»; il consorzio ordinario (già costituito) e la desumibilità della rappresentanza dalle previsioni statutarie», con il corollario dell’insussistenza dell’«impresa qualificata come mandataria».
- Offerta tecnica: lo schema sintetico-esemplificativo della tracciabilità preventiva dell’iter motivazionale per i criteri di valutazione di ordine tecnico-discrezionale; l’avvalimento premiale: la busta, la competenza a valutare la relativa documentazione amministrativa, il contenuto; il riepilogo della disciplina sul BIM; i «servizi svolti» come indici di offerta tecnica, rispetto agli indici di capacità tecnica dell’operatore economico individuati dai «servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando» ovvero dai servizi «di punta»; la “bilanciata” clausola di disciplinare di gara in ordine alla controversa questione del “limite dimensionale” per l’offerta tecnica; l’inidoneità della busta dell’offerta tecnica per l’indicazione dei «professionisti iscritti negli appositi Albi» e il diverso caso di cui alla Dir. 2014/24/UE.
- La mancata previsione nel bando-tipo dell’offerta-tempo: il principio della scelta discrezionale di un criterio di valutazione dell’offerta da parte della stazione appaltante, valevole già per l’offerta tecnico-qualitativa; la busta dell’eventuale offerta-tempo; l'uso premiale dei CAM: nessuno, qualcuno o tutti?
- Il criterio di aggiudicazione: il miglior rapporto qualità/prezzo; l’inapplicabilità della legge sull’equo compenso; la prima giurisprudenza che, con il nuovo codice, considera le «tabelle ministeriali (…) a carattere vincolante»; un esempio di ribasso sul 35% del totale d’appalto; il ribasso del 100% del 35% del totale d’appalto e la necessità di valutarne la congruità; la semplice formula matematica (con esempio) per il calcolo dell’importo della garanzia definitiva; un esempio di calcolo del punteggio da assegnarsi per l’offerta economica.
- Criteri di valutazione dell’offerta tecnica: la non ragionevole previsione del bando-topo di stabilire come criterio di valutazione la certificazione della parità di genere.
- Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica: le due opzioni con relativi esempi, una senza riparametrazione, l’altra con riparametrazione, qualora non si adotti il metodo del “confronto a coppie”; la non necessità di specificare i «diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.)»; il caso di criteri tabellari, per esempio afferenti al possesso di una determinata certificazione, in caso di raggruppamento (le due clausole per un appalto monoprestazionale e le due clausole per un appalto pluriprestazionale).
- La commissione giudicatrice: la sua (ovvia) non necessità per i criteri di valutazione che non sono oggetto di apprezzamento discrezionale; l’incompetenza a valutare la documentazione amministrativa.
- Svolgimento delle operazioni di gara: la mancata previsione del principio della non necessità di nessuna seduta pubblica; l'art. 101, comma 4, del D.Lgs. 36/2023; la lesione del principio di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 35, commi 2 e 3, alla luce della puntuale giurisprudenza del C.d.S.; la de-semplificazione dell’inversione procedimentale e la proposta di un modello ispirato al principio di essenzialità nell’uso dei mezzi giuridici in unione con i principi del risultato e della fiducia.
- La valutazione delle offerte tecniche ed economiche: la clausola: «gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD» ed il potere-dovere di controllo da parte del RUP; la criticità delle due clausole di bando-tipo: «La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti: a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti»; il problema del rilancio competitivo delle offerte ex aequo che hanno già integralmente coperto la quota ribassabile del 35%.
- La verifica di anomalia: il problema della regressione procedimentale in caso di riscontrata non congruità; la natura del termine della richiesta di spiegazioni; le competenze del responsabile di fase; i principi consolidati della materia nella più recente giurisprudenza.
- Verifica della documentazione amministrativa: l’inversione procedimentale e la (eventuale) verifica a campione: le due possibili soluzioni del problema; inversione procedimentale e accesso.
- L’aggiudicazione: la verifica della regolarità-antimafia e l’illegittimo richiamo di un parere del MIT; l’insussistenza di un obbligo generale di verifica “a campione” e l’analisi di che cosa effettivamente prevede il d.P.R. 445/2000, art. 71, comma 1; l’illegittima migliorabilità del prezzo di aggiudicazione; la dubbia compatibilità della richiesta di una polizza r.c. in relazione all’art. 41, comma 8-bis del codice; la mancanza di copertura normativa nella richiesta all’operatore economico della dichiarazione di impegno di un’impresa di assicurazione a rilasciare la polizza r.c..
- Il collegio consultivo tecnico per i servizi (e le forniture) dopo il “correttivo”: non ne è più prevista la costituzione, neppure facoltativa.
RELATORE
Lino BELLAGAMBA, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto, direttore responsabile del quotidiano on line APPALTIeCONCESSIONI. Il curriculum.
ORARIO e ACCESSO all’AULA DIGITALE
Registrazione dei partecipanti, ore 8:50. Aula digitale: dalle ore 9:00 alle 13:00 (con break di dieci minuti alle ore 11:00); dalle ore 14.00 fino alle 16:00 (e oltre, se necessario).
Da CONTRATTI PUBBLICI Italia ogni singolo partecipante riceverà una mail che conterrà il link sul quale cliccare per accedere all’aula digitale (non occorre possedere nessun programma; basta solo avere un microfono in proprio se si vuole interloquire, altrimenti si può far uso della chat che compare in automatico sullo schermo).
COSTO
Il costo è: per n. 1 partecipante, di EUR 490; per n. 2 partecipanti, di EUR 940; per n. 3 partecipanti, di EUR 1.390; per n. 4 partecipanti, di EUR 1.840; per n. 5 partecipanti, di EUR 2.290; per n. 6 partecipanti, di EUR 2.740; per ogni partecipante in più, dal settimo fino al decimo, di EUR 430; dall’undicesimo in poi, di EUR 400.
ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
L’iscrizione si perfeziona: 1) con scheda da richiedersi preventivamente via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicandosi anche il numero presunto dei partecipanti; 2) con successivo inoltro di tale scheda, compilata e sottoscritta, alla società organizzatrice dell’evento (CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s.). L’organizzatrice dell’evento rilascerà da subito, all’ente pubblico o assimilabile, un’autocertificazione unica (digitalmente sottoscritta) che copre i profili sia dell’idoneità “morale” integrale (anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 52, comma 1), sia della tracciabilità dei flussi finanziari.
Gli Enti del SSN, in relazione al decreto MEF del 7 dicembre 2018, quale integrato dal decreto 27 dicembre 2019, provvederanno all’emissione dell’ordine NSO selezionando come canale di trasmissione la pec indicata nell’autocertificazione unica che sarà prodottta da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s., che riporta ogni dato comunque necessario per l’emissione dell’ordine stesso (pertanto, da parte di CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sarà compilata nessuna anagrafica aggiuntiva di sorta). Oltre l’ordine NSO dovrà essere trasmesso anche l’ordine secondo il diverso modello (in quanto contenente dati ulteriori) che sarà prodotto da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s..
Cfr. ANAC, faq aggiornate all'11 febbraio 2026, on line al link: https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari: «C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? No. La partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti [in house: n.d.a.], configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità».
Per lo svolgimento dell’attività di cui si tratta non occorre essere abilitati a nessun mercato elettronico o piattaforma, trattandosi peraltro di prestazioni del tutto infungibili, legate al curriculum del formatore. Il fruitore della prestazione non ha nessuna possibilità di incidere sulla composizione e sull’esecuzione della medesima, potendola solo acquisire così com’è. La prestazione, regolata dal codice civile, è acquisibile indistintamente da soggetti privati e pubblici, a un prezzo non negoziabile. Si ritiene tuttavia che l’acquisizione della prestazione, assimilabile in qualche modo a «consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche», sia soggetta a tracciabilità attenuata nel senso che, pur non occorrendo il CIG, occorre il conto corrente dedicato. Tuttavia il CIG sarà riportato in fattura elettronica, qualora il medesimo sia stato comunque assunto ed indicato nel modello di iscrizione.
La comunicazione via mail della regolarità dell'ordine trasmesso secondo il suddetto modello vale come accettazione dell'ordine stesso, salva la necessaria conferma di svolgimento della giornata.
Non sono assolutamente ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle previste, né modulistica propria del singolo ente: CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sottoscriverà pertanto nessun ordinativo di fornitura ovvero modelli dichiarativi che provengano dall'Ente o società che intenda iscrivere un proprio dipendente all'incontro di studio.
Il materiale di documentazione e l'attestato di partecipazione saranno trasmessi solo via mail, subito dopo l’avvenuta partecipazione stessa. L’organizzazione si riserva eccezionalmente di annullare o di rinviare l’incontro senza dover comunque nessun rimborso di sorta, o di non accogliere una richiesta di iscrizione, per motivi comunque insindacabili. Lo svolgimento della giornata sarà confermato agli iscritti non appena raggiunto un numero minimo di partecipanti.
Per qualsiasi necessità di chiarimenti, utilizzare la stessa mail sopra indicata, oppure telefonare al n. 3351805280.
PRIVACY
L’organizzatrice dell’incontro di studio che fatturerà la prestazione – CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s., con c.f/p.IVA 02668770429 – non tratta né dati sensibili, né giudiziari, e tratterà i dati ricevuti al solo fine della gestione materiale dell’evento, nel rispetto e secondo gli obblighi della vigente normativa.
ALTRI EVENTI, ANCHE IN HOUSE
Cliccare sul link: INCONTRI DI STUDIO.



