Ha scritto l’ANAC (a suo tempo) nelle linee-guida per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria: «Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie» (paragrafo n. 6.3). Ma l’ANAC insiste (anche oggi). «Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti» (linee-guida in consultazione, paragrafo ancora n. 6.3).
Ora, al di là del valore non vincolante di tali linee-guida (sulla cui prima stesura pesò l”imbeccata” aggravante del Consiglio di Stato in sede di parere come Commissione Speciale), già mancava nel codice un obbligo di motivazione in tal senso.
Peraltro, trattandosi di procedura comunque pro-concorrenziale (sia come indagine di mercato, sia come invito da elenco aperto e regolato dal principio di non discriminazione) non sussiste nessuna dimidiazione del principio di trasparenza, anche perché regna il principio di rotazione negli inviti (che non è neanche un principio del diritto comunitario degli appalti pubblici per il sotto-soglia …).
Oggi è da dire che il problema non sussiste più, in relazione alle penetranti modifiche recate all’art. 36 del codice dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella L. 14 giugno 2019, n. 55, modifiche che proprio non si sono peritate di richiamare – sul punto – nessun obbligo motivazionale.