Dopo la storica sentenza riportata ieri, di un giudice amministrativo d'appello, ecco l’ultima sul punto, del 2025. Col D.Lgs. 36/2023, va ribadito – rispetto a quando era vigente l’art. 90 del d.P.R. 207/2010 – che «l’art. 28 allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 prevede requisiti di ordine tecnico-organizzativo che possono trovare applicazione unicamente negli “appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro” e, dunque, non nel caso di specie in cui l’importo dei lavori è superiore a tale soglia: non si può certo prendere in considerazione l’importo dei lavori corrispondente alla percentuale che la controinteressata si è impegnata ad eseguire, dovendo farsi riferimento all’importo dei lavori indicato nel bando (pari a 222.005,21 euro) (cfr. Tar – omissis – , che, in una fattispecie analoga, ha affermato che “diversamente opinando si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell’obbligo di qualificazione prescritto dalla legge”)». Per un quadro di sintesi, cfr. anche: Ma quale fonte ci dice, con precisione inequivocabile, che cosa oggi voglia dire “categoria a qualificazione obbligatoria”? Qui e nel webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e tutte le possibili opzioni per il disciplinare di gara: categorie, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato e altro».



