“Sblocca cantieri” o “sblocca ignoranza”?
Ancora una volta, «il RUP» (che non è tenuto a essere presente in caso di gara gestita dalla CUC) «o la commissione giudicatrice» sono individuati come competenti in materia di calcolo della soglia di anomalia con il prezzo più basso (D.Lgs. 50/2016, art. 97, commi 2 e 2-bis, rispettiva alinea).
Qual è la ratio della norma? Nessuna. Si tratta di ignorantia legis in senso soggettivo. Sic et simpliciter.
Potevamo capire, con il codice nelle prime due versioni ispirato da un procuratore della Repubblica, che con l’«esclusione automatica» si potesse volere un organo terzo a sorteggiare uno dei cinque metodi previsti perché, con la gara ancora non telematica, ricorrendo il fatto della mancata presenza dei rappresentanti delle imprese in seduta pubblica, il consueto corrotto funzionario di stazione appaltante non scegliesse lui il metodo senza procedere a nessun sorteggio.
Ma oggi non c’è nessun sorteggio da effettuare (e inoltre la piattaforma traccia ogni operazione).
Allora?
Allora si deve essere ragionato così: “Se ieri era prevista la competenza della «commissione giudicatrice», non si vede perché anche oggi non si debba fare altrettanto. Non sappiamo esattamente cosa faccia il RUP e cosa la «commissione giudicatrice». Ma, per non sbagliare, “copiamo ed incolliamo”. Nessuno ha fatto eccezione ieri, sarà così anche oggi.”
In realtà, ieri, il Consiglio di Stato in sede di Commissione Speciale si era raccomandato di cassare il riferimento alla «commissione giudicatice», ma non venne ascoltato. Questi sono poi così diversi?
TORINO, 3 luglio 2019. FIRENZE, 4 luglio 2019.
BARI, 12 luglio 2019, con sconto superiore al 10% per chi perfeziona l'iscrizione entro il 20 giugno.
BOLOGNA, 20 giugno 2019.
MESTRE, 21 giugno 2019.



