03 Agosto 2023
Nella fattispecie, la ricorrente ha offerto un importo di € 98.244,17, ma ha indicato un ribasso del 36,58%, che corrisponde a un prezzo di € 93.806,77341.
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03 Agosto 2023
Non si applica qualora l’Amministrazione intenda modificare il precedente contratto?
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03 Agosto 2023
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02 Agosto 2023
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31 Luglio 2023
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”
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29 Luglio 2023
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29 Luglio 2023
QUESITO: «Non si comprende il senso di questa clausola di disciplinare di gara, per quanto riguarda i consorzi cooperativi ed artigiani: “A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2, lett. b), 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell’Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all’articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l’esecuzione.”» È corretta l’obiezione. Qui e nel webinar: «L'affidamento dei lavori pubblici con il D.Lgs. 36/2023: tutti i problemi aperti, a partire da come si individuano categoria prevalente e categorie scorporabili».
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29 Luglio 2023
Si osserva che «la previsione della lex specialis, oggetto peraltro di specifico e puntuale chiarimento, secondo la quale i “criteri di valutazione suscettibili di accertamento automatico” (…) dovessero essere inseriti “a pena di esclusione nella busta dell’offerta economico-quantitativa”, appare legittima». Peraltro, «nella comparazione degli interessi, appare prevalente quello dell’Ente appaltante», in considerazione «della circostanza che si tratta di un intervento finanziato con le risorse previste dal P.N.R.R.». Il C.d.S. conferma, «quanto al fumus boni iuris, che l’appello cautelare non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza».
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28 Luglio 2023
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28 Luglio 2023
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