Tutte le novità a seguito della conversione in legge (verso la G.U.) del D.L. n. 32/2019.
Art. 105 del codice: la sospensione dell’invariato comma 2 e la questione se il subappalto stesso sia comunque ammesso fino al 40% del totale d’appalto, ovvero se sia concessa flessibilità di scelta alla stazione appaltante nell’an e nel quantum (convertito D.L. 18 aprile 2019, n. 92, art. 1, comma 18, primo periodo); il ripristino, in sede di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, del divieto di poter far ricorso al subappalto a favore di chi abbia partecipato alla stessa procedura (comma 4, lett. a)); il ripristino della versione del comma 4, lett. b) e d), precedente all’entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito; la sospensione – anche per la concessione – del non più abrogato obbligo di indicazione della terna di subappaltatori e delle correlative «verifiche in sede di gara, di cui all’art. 80» (convertito D.L. 18 aprile 2019, n. 92, art. 1, comma 18, secondo periodo); il pagamento diretto al subappaltatore: il ripristino della versione del comma 13, precedente all’entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito.
TORINO, 3 luglio 2019. FIRENZE, 4 luglio 2019.
BOLOGNA, 20 giugno 2019.
MESTRE, 21 giugno 2019.



