Il sindacato del giudice amministrativo (principio consolidato).
«Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, “la valutazione delle offerte (...) nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica” (Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5655). Conseguentemente – come pure ripetutamente affermato – “per sconfessare il giudizio della commissione di gara non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173)» (T.A.R. Lazio, Roma, II, 14 giugno 2019, n. 7729).
Conforme la n. 7728.
BOLOGNA, 20 giugno.
MESTRE, 21 giugno.
TORINO, 3 luglio 2019. FIRENZE, 4 luglio 2019.



