Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).


«Per il parametro “proposte migliorative”, invece, la disposizione ha solo dettagliato l’oggetto delle migliorie individuando nello specifico (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quali fossero le proposte di interesse per l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’appalto. In particolare, le proposte migliorative sarebbero state valutate sulla base dei seguenti parametri: “Possibilità di utilizzare eventuali risorse aggiuntive, anche di personale specifico, al fine di produrre varianti, strumenti e progetti migliorativi a quanto stabilito nel capitolato senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. A titolo esemplificativo eventuale personale aggiuntivo a disposizione con funzioni di consulenza o supporto (qualifica e monte ore); progetti o attività migliorative da realizzarsi per il servizio, mediante documentati accordi, sviluppati con il tessuto sociale del territorio (famiglia, associazionismo, volontariato) allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza e proposte per migliorare il gradimento delle famiglie, acquisto di attrezzature e materiale per lo svolgimento del servizio che resterà di proprietà comunale; mensa con prodotti a Km. 0 - elencare i prodotti biologici e prodotti locali che si intendono introdurre, la provenienza e per quante volte verranno forniti, tenendo conto della normativa di riferimento”.

(…)

Ciò posto, nel caso in esame il Collegio rileva che:

- la ricorrente lamenta l’irragionevolezza della scelta di attribuire ben 20 punti per le proposte migliorative e di non prevedere sub-punteggi e sub-criteri specifici in relazione a tale parametro, ma non impugna i singoli punteggi ottenuti dalle concorrenti per il criterio in questione, né allega alcunché per dimostrare, in concreto, l’insostenibilità del giudizio tecnico espresso dalla commissione in relazione alle singole proposte migliorative in gara;

- non sono stati quindi evidenziati specifici errori nel giudizio tecnico della commissione tali da consentire un sindacato di questo giudice;

- ad ogni modo, poiché il criterio in parola permetteva alle concorrenti di formulare liberamente le proprie proposte, stante l’elencazione esemplificativa degli elementi che sarebbero stati oggetto di interesse e di valutazione, si reputa ragionevole la scelta di non fissare dei sub-criteri e dei corrispondenti sub-punteggi analogamente a quanto previsto per gli altri due criteri, non essendo prevedibili a priori le proposte stesse e dunque non essendo predeterminabile l’incidenza di esse ai fini dell’attribuzione del punteggio;

- inoltre, poiché per ciascun parametro di valutazione dell’offerta tecnica il disciplinare ha previsto che il punteggio fosse graduato sulla base di 11 criteri motivazionali e di altrettanti corrispondenti coefficienti (da 0 a 1), ciò consente di risalire all’iter logico seguito attraverso il raffronto delle proposte migliorative e dei relativi progetti presentati dalle concorrenti; ad ogni modo, resta sempre fermo il fatto che non sono state sollevate censure volte a sconfessare il giudizio tecnico espresso o a dimostrare che il progetto della ricorrente avrebbe meritato un più elevato coefficiente;

- sotto altro profilo, si osserva che la previsione di sub-criteri o sub-punteggi è prevista come mera facoltà dall’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (ne è prova l’utilizzo della locuzione “ove necessario”), il cui mancato esercizio non può determinare ex se l’illegittimità della lex specialis della procedura di gara (Cons. Stato, Sez. III, sent. 2075/2021 e sez. IV, sent. n. 3970/2020, citate);

- quanto poi alla decisione di prevedere l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 per il criterio in questione, non si ritiene che essa sia irrazionale, dal momento che l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha evidentemente inteso valorizzare tale elemento dell’offerta tecnica in quanto costituente l’elemento differenziale a fronte di un servizio già completamente delineato, nei suoi contenuti essenziali, dalla legge di gara;
- neppure la ricorrente ha dimostrato l’assunto secondo cui un punteggio così alto alla proposta migliorativa altererebbe l’equilibrio tra prezzo e qualità. Peraltro, una proposta migliorativa qualitativamente inferiore sotto il profilo tecnico ben poteva essere compensata da un maggior ribasso in termini economici» (T.A.R. Marche, I, 14 luglio 2022, n. 415).

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