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25 Ottobre 2024
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25 Ottobre 2024
L’errata indicazione in sede di ammissione delle quote di esecuzione-partecipazione non è soccorribile. Altro discorso è che, rispettato tale principio, sia poi «fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». Ma c'è anche, oggi, un'altra possibilità. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».
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17 Ottobre 2024
Richiedere il fatturato per i progettisti non è illegittimo, ma inutile (basta la capacità economica di chi possiede attestazione-SOA). Il giovane professionista non serve se il team di progettazione è solo – come si consiglia – “indicato”: se poi il team si raggruppa formalmente con l’appaltatore di lavori e quindi come vero e proprio raggruppamento fra i progettisti stessi, la presenza della figura è richiesta dall’ordinamento. In tal caso, la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo di progettisti deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto e nell’obbligo di sottoscrizione dell’offerta. Tutta ancora da scrivere la storia della responsabilità indifferenziata assoluta fra tutti i raggruppati, voluta dal semplicistico compilatore del codice che ha dato retta all’ANAC (problema ben più grave, questo, per gli incauti progettisti, rispetto a quello della legge sull’equo compenso). Il webinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».
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17 Ottobre 2024
Il giudice amministrativo riscontra che sia stato dichiarato un subappalto del 100% dei lavori, in presunta violazione del D.Lgs. 36/2023, art. 119, comma 1. Ma perché, in realtà, si tratta di un abbaglio? Una bella questione davvero. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».
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15 Ottobre 2024
Il T.A.R. che si riporta aderisce, correttamente, alla tesi del T.A.R. Bolzano e della relazione illustrativa. Ma nella fattispecie l’equivoco l’ha creato il bando: lavorazioni ulteriori diverse dalla prevalente corrispondenti a una OS 24, di importo pari o inferiore al 10% del totale d’appalto e nel contempo pari o inferiore a EUR 150.000, non le indichi a parte rispetto alla prevalente stessa in quanto non hanno proprio il carattere della scorporabilità. E, a tutto concedere, non si tratta neanche di una SIOS. Tesi corretta, motivazione errata. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «La qualificazione nei lavori pubblici e le inevitabili scelte discrezionali della stazione appaltante: prevalente, scorporabili, SIOS, raggruppamenti e consorzi, subappalto, appalto integrato, beni culturali».
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14 Ottobre 2024
1) È ammesso il soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote? 2) Come si interpreta la previsione sul “quinto”? 3) Come si applica l’art. 97, commi 1 e 2, del codice? 4) Quando è ammesso il recesso? Brillante e puntuale analisi di T.A.R., confermata in tutto dal C.d.S..
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12 Ottobre 2024
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10 Ottobre 2024
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10 Ottobre 2024
Comunicazione del Direttore INL alle associazioni e agli Ordini professionali.
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10 Ottobre 2024
Presentate le buone pratiche contro il rischio di corruzione e infiltrazioni mafiose.
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