Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE PROGETTO ILLUMINOTECNICO (SENTENZA 20 GENNAIO 2020)

Deve essere esclusa la necessità di un’elaborazione progettuale specifica. Le competenze professionali del geometra.

«(…) Non sono favorevolmente apprezzabili i primi due motivi di doglianza che, vertendo in ordine alla necessità di un progetto illuminotecnico per l’investimento di cui trattasi, meritano una trattazione congiunta.

L’intervento che l’amministrazione intende realizzare è intervento di manutenzione ordinaria, o al più di manutenzione straordinaria, per il quale la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (applicabile alla fattispecie che ci occupa in luogo della disciplina recata dal D.Lgs. n. 50/2016 in forza dell’esercizio della specifica competenza legislativa da parte della Provincia autonoma di Trento) ammette la redazione di un elaborato diverso dal progetto denominato “perizia di spesa”: infatti il Capo X della legge provinciale, all’art. 52 recante “Spese in economia”, prevede espressamente che: “Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro”. Il comma 4 continua precisando che: “L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie”…”può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua, anche genericamente, le opere, i lavori e le forniture”. La relazione tecnica della perizia di spesa illustra l’intervento oggetto di approvazione quale “sostituzione di corpi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi illuminanti a led a basso consumo; i pali delle lanterne esistenti verranno mantenuti e si procederà alla sola sostituzione degli apparecchi illuminati; taluni (quelli di dimensioni più grandi) saranno sostituiti completamente realizzando delle piastre di acciaio di adattamento, mentre per gli altri (corpi piccoli in centro storico) la sostituzione avverrà senza l’ausilio di piastre di adattamento”; il relativo allegato, nella descrizione dei materiali oggetto di fornitura, prevede testualmente, per ogni tipologia di fornitura “lampada a led (retrofit) da inserire su corpi illuminanti esistenti aventi le seguenti caratteristiche …”: tanto rende ragione della natura dell’intervento manutentivo di cui trattasi. Dunque l’elaborato peritale che individua genericamente le opere e le forniture da realizzare è pertinente al caso, operando quale quantificazione economica dell’intervento, stabilita sulla base di una preventiva comparazione di corpi illuminanti scelti da appositi cataloghi, le cui caratteristiche illuminotecniche sono fornite direttamente dalle ditte fornitrici, specializzate nel settore dell’illuminazione e dell’efficientamento energetico.

In conclusione, alla luce delle norme provinciali speciali in materia di lavori pubblici applicabili al caso concreto, deve essere esclusa la necessità di un’elaborazione progettuale specifica per la fattispecie di cui si controverte.

Invero neppure le disposizioni della L. P. 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg. ), che i ricorrenti assumono violate, impongono espressamente per il caso specifico la redazione di un progetto illuminotecnico, ma richiedono “la conformità alle previsioni del piano provinciale e del piano di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso comunale o sovracomunale (PRIC)” mentre l’articolo 4, comma 3 del D.P.P. 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg. nel prevedere che “Gli impianti di illuminazione esterna realizzati dalla Provincia e dagli enti locali non sono soggetti ad autorizzazione qualora il progetto illuminotecnico relativo all’impianto riporti espressamente la valutazione della coerenza con il piano provinciale e con il PRIC” non vale ad imporre la necessità della redazione di un progetto laddove la normativa in materia di progettazione di opere pubbliche non lo prescriva (ossia nei casi in cui è sufficiente la redazione di una perizia di spesa) ma deve essere intesa nel senso di esigere anche, ed a maggior ragione, per il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di simili impianti da parte di privati, che sia attestata la coerenza dei propri interventi con gli atti pianificatori citati (Piano di intervento provinciale e P.R.I.C.). Il Comune di Imer ha approvato il P.R.I.C., con apposita deliberazione del Consiglio comunale, redatto e sottoscritto da progettista qualificato in conformità con il Piano di intervento provinciale ed intende darvi attuazione puntuale con il provvedimento in contestazione, per il quale si è fatto parte diligente nell’ottenere uno specifico finanziamento. La richiesta di offerta (ed in specifico l’allegato alla stessa rubricato “Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione di alcune vie comunali”) è in primo luogo predisposta in conformità con il P.R.I.C comunale, in particolar modo con il paragrafo 4 della relazione tecnica del medesimo Piano rubricato “Piano di intervento”, in secondo luogo chiede espressamente alla ditta offerente “la presentazione di calcolo illuminotecnico che comprovi il rispetto della normativa” e “una dichiarazione attestante il rispetto dei requisisti minimi di illuminazione previsti dal Pric in ordine alla tipologia di strada” e pone a carico della medesima l’effettuazione di un sopralluogo per offrire al committente la verifica della coerenza di quanto offerto rispetto ai contenuti del citato documento pianificatorio, documentazione tecnica poi prodotta in sede di offerta (sottoscritta da tecnico ingegnere di fiducia della ditta offerente che assume la conseguente responsabilità) così comprovando la conformità di quanto sarà posto in opera alle previsioni specifiche in materia di risparmio energetico recate dal P.R.I.C. comunale, con conseguente osservanza della previsione regolamentare che subordina la realizzazione degli interventi alla attestazione di conformità al piano di intervento provinciale ed al P.R.I.C.

Anche alla luce della L. P. n. 16/2007 e della relativa normativa di attuazione non vi sono violazioni nell’operato della Amministrazione.

Quanto alle competenze professionali del geometra, il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, all’art. 16, lett. q), dispone che "L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: (...) q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici": tenuto conto dell’entità della perizia di spesa (che quantifica l’importo dell’investimento in complessivi euro 52.106,20, di cui euro 31.220,00 per la sostituzione dei corpi illuminanti ed euro 9.990,00 per la relativa posa in opera mentre euro 10.896,20 riguardano le somme a disposizione), è ragionevolmente riconosciuta la competenza del tecnico comunale, in ragione dell’inquadramento (livello C evoluto), della esperienza maturata presso le amministrazioni pubbliche e dell’iscrizione all’albo professionale, data anche la natura di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’intervento, come si è già chiarito con riferimento al primo e secondo mezzo di gravame. Da ultimo merita osservare che la L. P. n. 26/1993, agli articoli 20, comma 1 bis e comma 3, e 22, demanda prioritariamente agli uffici tecnici dell’amministrazione la redazione degli atti tecnici necessari in materia di opere pubbliche nonché la relativa direzione lavori, proprio in funzione di risparmio di risorse pubbliche ed impone specifica motivazione nel caso di affidamento esterno dell’incarico» (T.R.G.A., Trento, 20 gennaio 2020, n. 7).

 

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