Non si configura l’organismo di diritto pubblico.
Non si configura l’organismo di diritto pubblico.
L’informazione e la giurisprudenza quotidiane sull’affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni. L’ultima sentenza, spesso non reperibile altrove, è analizzata in modo snello e non viene semplicemente riportata: su di essa si prende posizione in relazione a un precedente contesto critico di riferimento. Le soluzioni consigliate diventano materiale sistematico di documentazione degli incontri di studio.
«Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese» (D.Lgs. 36/2023, art. 61, comma 2-bis). È palesemente incostituzionale. Perché?
Soddisfa la funzione sostanziale cui la firma è preordinata?
Decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del D.Lgs. 36/2023 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, in modo da assicurare al concorrente una conoscenza effettiva degli elementi posti a base della censura.
Ad una mera omissione della stazione appaltante non può in alcun modo, pena un grave vulnus al diritto di difesa, attribuirsi il significato implicito di comunicazione di un oscuramento integrale dell'offerta.
È illegittima la norma della Regione Toscana che prevede quale criterio premiale di gara l’applicazione di un trattamento economico minimo in favore dei lavoratori.
19 maggio 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
9 giugno 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
Il caso del portierato che, per sua natura, implica prestazioni di durata, l’adempimento delle quali richiede il rispetto di orari di inizio e di fine del servizio e il protrarsi del servizio stesso per un tempo determinato.
Il taglio delle ore contrattuali del personale di cambio-appalto integra una rilevante sottostima.
Dai log di sistema si evince che l’operatore economico non ha provveduto ad eseguire l’ultima e necessaria operazione ai fini della completa presentazione dell’offerta economica. La clausola dell’autoresponsabilità permea i rapporti fra le parti del rapporto di diritto pubblico. Nessun soccorso istruttorio, ovviamente.
Il provvedimento di esclusione rivela un oggettivo profilo critico, nella parte in cui si arresta all’affermazione perentoria della preclusione del riconoscimento di un effetto immediato delle misure di self-cleaning, affermando che esse non possono assumere rilievo all’interno della stessa procedura di affidamento nel corso della quale sono state poste in essere. Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
Non può avere un effetto sanante di eventuali illegittimità (n. 2 sentenze).
Nella relazione tecnica inseriti dati (monte ore, livelli retributivi e costi orari) idonei a rendere conoscibile il costo complessivo della manodopera, poi coincidente con quello indicato nell’offerta economica.
Unica differenza è che nel primo caso si tratta di prodotti assicurativi, mentre nel secondo caso della fornitura di energia elettrica».
Bisogna sapere quali parametri giuridici utilizzi la piattaforma utilizzata. Cfr. precedente pronuncia di due mesi fa.
I criteri discretivi consolidati.
«I detti consorzi (…) partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri e, nell'ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo», «diversamente da quanto accade in tema (…) di consorzi stabili». Sempre «il consorzio» cooperativo o artigiano «partecipa alla procedura di gara utilizzando i requisiti suoi propri».
Ci chiediamo come un T.A.R. abbia potuto statuire che «la verifica circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale (quale è l’iscrizione alla White list) doveva essere effettivamente compiuta a carico del Consorzio (…) e non già di una sua mera articolazione interna» quale la cooperativa designata.
Il termine triennale decorre dalla data di emissione degli atti processuali indicati dalla norma o dalla loro notifica ovvero dall’esito definitivo del giudizio?
Principio maggioritario, ma la cui applicazione è da valutare sempre con ragionevolezza.
L’impresa ausiliaria deve necessariamente essere in possesso di tutti i requisiti speciali di partecipazione, dovendosi distinguere tra avvalimento “partecipativo” e avvalimento “premiale”? Cfr. anche l’altra giurisprudenza.
7 maggio 2026, giovedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). ULTIMI AGGIORNAMENTI: L'uso della PAD certificata al posto del MEPA: per quale fascia di importo? – Il d.P.C.M. 11 febbraio 2026 (le nuove convenzioni "obbligatorie") – Affidamento diretto: per l’attività istruttoria di acquisizione dei preventivi non serve la PAD (anche per non ingenerare l’equivoco che venga fuori un invito a presentare offerta, ingenerante una procedura negoziata). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile». Due richiami al codice dei contratti pubblici.
L’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento.
Il provvedimento del MIT, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
Assume in proposito rilevanza l’ALLEGATO II.8 del D. Lgs. 36/2023.
Ma la fattispecie occorsa riguarda anche la nuova disciplina.
I principi della materia.
Cfr. anche il parere del Consiglio di Stato.
Quale la scelta naturale, dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, in conformità al principio di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa?
E quindi, è incompatibile con la struttura dell’accordo quadro la previsione della deroga all’ordine fra imprese come risultante dalla graduatoria finale di gara, per rispettare la prescrizione del medico in relazione alla fornitura di apparecchi in ambito sanitario, in vista della garanzia della continuità assistenziale dei pazienti?
La mancata indicazione delle percentuali di affidamento ai diversi operatori economici che saranno selezionati (introdotta nel comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 dal decreto “correttivo”) è illegittima?
Si afferma che «l’offerta che, pur presentando un ribasso medio percentuale, rechi un rialzo su talune specifiche voci deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. a) ed f) del Codice e dunque meritevole di esclusione anche in mancanza di un’espressa previsione nel testo della lex specialis».
Devono essere necessariamente considerati nella verifica dell’anomalia dell’offerta.
Nessuna disposizione del D.Lgs. 36/2023 preclude all’impresa ausiliaria di mettere a disposizione il medesimo requisito in più procedure distinte, ovvero nell’ambito di più lotti della stessa procedura.
La dimostrazione dell’effettiva messa a disposizione del requisito premiale: non viene in rilievo il trasferimento di esperienze pregresse o di requisiti SOA, ma unicamente di standard organizzativi e gestionali attestati dalle certificazioni.
Anche in caso di consorziata designata.
L’errato parere del MIT.
Un nuovo quaderno INAIL sulle esperienze applicative di prevenzione.
Si osserva che «la Stazione appaltante, nell’ambito della discrezionalità riconosciutale, ha consapevolmente scelto di anticipare in sede di offerta la verifica della compatibilità del futuro impegno contrattuale del concorrente con il termine di 90 giorni stabilito.
L’illegittima trasformazione della gara al prezzo più basso.
Fattispecie in materia di utilizzo di alcuni materiali per la realizzazione delle superfici di copertura e dei solai. Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».
La scelta del nuovo codice dei contratti pubblici, di espungere dalla norma ogni riferimento ad una soglia di anomalia dell’offerta predeterminata, si rivela coerente con il c.d. divieto di gold plating. Il webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al "correttivo”, con le sue criticità (n. 292 facciate)».
Si applica il codice dei contratti pubblici? L’interpretazione del concetto di strumentalità, da un punto di vista funzionale, alle attività oggetto dei settori speciali.
“Fondi per lo sviluppo e coesione 2021 – 2027 (FSC)”: era necessario rendicontare la spesa entro il 31 dicembre 2025, con aggiudicazione della gara.
L’avevamo detto! Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici: la linea interpretativa di MIT e C.d.S. e quella del T.A.R. Toscana; la categoria prevalente e quella scorporabile; raggruppamenti e consorzi; l'appalto integrato».
In caso di raggruppamento la medesima fascia di classificazione (“G” nella fattispecie) deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate? Rileva un parametro di idoneità economica o un requisito di idoneità professionale? Ma alla stazione appaltante consigliamo una diversa previsione di disciplinare di gara. Il webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al "correttivo”, con le sue criticità (n. 289 facciate)».
Le direttive sugli appalti non regolano la fase di esecuzione del contratto, salvo che le modifiche apportate possano alterare le condizioni originarie di concorrenza.
La stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del (id est, recesso dal) contratto. La circostanza che fosse pendente il giudizio avverso il provvedimento interdittivo (i cui effetti non sono stati mai sospesi) ovvero la circostanza che la detta misura interdittiva sia stata successivamente caducata in sede giurisdizionale non possono inficiare la legittimità della contestata risoluzione (recesso).
«L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
Tre goffi errori di chi ha scritto il testo (un errore è stato perpetrato anche nel decreto correttivo). Solo per richiamare l’attenzione del RUP a disapplicare il dato letterale. Il supporto al RUP, per la finanza di progetto e per le gare d’appalto.
Il principio.
Non ha efficacia retroattiva.
La parte ricorrente, in sede di consegna anticipata dal servizio, si è limitata genericamente ad accettare la consegna del servizio stesso in via anticipata alle condizioni previste dai precedenti atti, ciò all’evidente fine di conseguire l’utilità primaria cui aveva aspirato mediante l’azione di annullamento proposta avverso l’originaria illegittima aggiudicazione dell’appalto.
Non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso.
«Nella specie, il chiarimento reso in sede processuale dalla ricorrente, e che avrebbe potuto e dovuto rendere in sede procedimentale, non ha comportato alcuna modifica dell’offerta bensì è meramente intervenuto a chiarire che l’importo del prezzo offerto in aumento pari a € 3.057,6 euro doveva considerarsi in aggiunta dell’importo a base d’asta e non ricomprensivo dello stesso».
Non solo può essere effettuato anche nell’ambito del subprocedimento di anomalia, ma è doveroso quando è finalizzato ad evitare l’esclusione del concorrente.
Si osserva che, «se la disponibilità di un centro di cottura già dotato di tutte le autorizzazioni fosse richiesta come requisito di partecipazione, qualsiasi soggetto per poter partecipare sarebbe tenuto a procurarsi un locale, adibirlo a centro cottura e avviare le pratiche burocratiche per ottenere il rilascio delle dovute assicurazioni, impegnandosi in spese che sarebbero del tutto frustrate ove poi non ottenesse l’aggiudicazione».
Pur in presenza di formale opposizione, l’amministrazione non deve appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dal soggetto controinteressato, gravando su di essa l’obbligo di vagliare le dichiarazioni rese al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza.
È un orientamento giurisprudenziale.