Cfr, in particolare, l’art. 17, comma 7, che modifica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Cfr. anche il C.P.A. così come aggiornato.
Cfr, in particolare, l’art. 17, comma 7, che modifica il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Cfr. anche il C.P.A. così come aggiornato.
L’informazione e la giurisprudenza quotidiane sull’affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni. L’ultima sentenza, spesso non reperibile altrove, è analizzata in modo snello e non viene semplicemente riportata: su di essa si prende posizione in relazione a un precedente contesto critico di riferimento. Le soluzioni consigliate diventano materiale sistematico di documentazione degli incontri di studio, dove l’analisi della teoria è sviluppata sotto ogni profilo al fine di orientare la scelta pratica finale più plausibile per il RUP o per l'impresa concorrente.
La motivazione validata dal giudice amministrativo.
È sanabile?
Non sono richieste formula sacramentali.
Fattispecie in materia di affidamento dei servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento musicale.
27 ottobre 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). ULTIMI AGGIORNAMENTI: l'affidamento diretto di importo inferiore a EUR 40.000 e la questione della verifica dei requisiti anche dopo la stipula del contratto; affidamento diretto e luoghi comuni. Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house, "in presenza".
S’appalesa viziato il giudizio con cui il RUP ha concluso per l’equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL FISM, applicato dall’aggiudicataria, rispetto al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Codice CNEL: T151).
I file di log della piattaforma telematica (c.d. giornale di bordo) consentono di avere conoscenza delle attività eseguite dagli operatori economici e dalla stazione appaltante che hanno interagito con il sistema (niente di nuovo). Per questa ragione non serve nessuna seduta pubblica, neppure quella c.d. “virtuale”. Ciò consente anche la dovuta applicazione integrale dell’art. 35, comma 3, del codice: «Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell' articolo 326 del codice penale». Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sistematico sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali».
La problematica.
La distinzione è ben nota. Ma oggi le varianti in senso tecnico-giuridico potrebbero essere previste solo ai sensi della direttiva, in quanto il nuovo codice non le prevede più (ma neanche le vieta).
Consente alla stazione appaltante di imporre prescrizioni necessarie al celere ed efficiente svolgimento della gara?
Deve ritenersi che il controllo dell’effettiva disponibilità di tale piattaforma alimentare vada verificato nella fase successiva all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione, prima della stipula del contratto?
Vanno qualificate come “mere sollecitazioni” all’esercizio del potere amministrativo.
Prevista tuttavia anche l’attribuzione di un punteggio premiale, variabile in relazione al numero dei mezzi offerti.
L’operatore del settore di mercato per il quale è stata espletata la scelta del contraente ha diritto all’accesso.
È il soggetto aggregatore o l’Amministrazione che usufruisce delle prestazioni a seguito di emesso ordinativo? Qui e nel webinar: «Da CONSIP-MEPA agli affidamenti sotto soglia: focus sui luoghi comuni dell’affidamento diretto, con gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità e del risultato sulla rotazione».
Sussiste?
Il progettista “indicato” (niente di nuovo).
La procedura di co-progettazione prevista dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore), in quanto modello di amministrazione condivisa privo di rapporto sinallagmatico e fondato sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private, è estranea al campo di applicazione del codice dei contratti pubblici?
Non sussisterebbe, a meno che il caso non presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile. Sono le frasi fatte del giudice amministrativo. La verità è che un'ammissione senza motivazione non dà alcuna certezza sulla correttezza della scelta.
Ma possono darsi casi nei quali sussistano elementi per sindacare tale scelta.
La c.d. gara a doppio oggetto.
Come si applica?
Deve essere verificato non in termini astratti, ma sulla base di elementi oggettivi e concreti (principio consolidato).
Non si profila irrisoria ed incongrua, giacché incarna il “costo orario medio ponderato” per singolo dipendente spalmato sulla durata quinquennale dell’appalto.
19 novembre 2026, giovedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali: «Si ricorda (…) che per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici il Disciplinare è da intendersi come vincolante nel caso di affidamenti di servizi tecnici “non strumentali” ai settori speciali» (ANAC, relazione illustrativa). La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house, "in presenza".
È legittima?
Può avvenire in ragione del sopravvenire di nuovi fatti, ma anche a seguito di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario (principio consolidato).
Non riguarda, propriamente, la “congruità dell’offerta” in senso stretto, ma piuttosto serve a verificare l’equilibrio intrinseco della concessione.
Attiene alla fase esecutiva e non a quella procedimentale?
Assume connotazioni ancor più discrezionali e in qualche misura flessibili.
L’«operato della Stazione appaltante, in punto di modifica dei criteri di valutazione delle offerte e di omessa precisazione della percentuale di aggio applicabile in caso di riscossione coattiva su accertamenti definitivi, si pone in contrasto con la normativa di settore e i principi dell’evidenza pubblica, impedendo la formulazione di offerte serie e consapevoli».
Deve essere riservata a elaborazioni e studi, di carattere specialistico, che trovino applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza.
Modalità corrette di determinazione.
Le certificazioni ISO non possono essere richieste quale requisito tecnico di partecipazione (niente di nuovo).
La distinzione fra le due figure (niente di nuovo).
Doveva necessariamente contenere tutti gli elementi progettuali, tecnici ed economici, delineati dall’art. 6 dell’allegato I.7.
L’articolo 30 del D.Lgs. 201/2022, modificato dalla L. 190/2025.
Il corretto comportamento della stazione appaltante (niente di nuovo).
«In linea generale, appare arduo riconoscere al soggetto definitivamente escluso da una gara la legittimazione a pretendere l’ostensione dei documenti di altri concorrenti, poiché tale aspirazione non potrebbe essere sorretta da alcun (neppure ipotetico) interesse a conseguire il “bene della vita” costituito dall’aggiudicazione, da lui non più ottenibile, appunto, a cagione della definitiva estromissione dalla procedura. Sennonché, un discorso diverso …
Il nome e il cognome dei professionisti, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza, il luogo di nascita, i dati relativi all’iscrizione all’Ordine, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica, le firme autografe e le fotografie.
Nella fattispecie non può ritenersi né comprovata, né sufficientemente specifica (niente di nuovo).
Il legislatore non dettava alcuna prescrizione di dettaglio capace di fornire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti un concreto ausilio, o anche una guida pratica, per individuare il corretto contratto collettivo.
Fra subfornitura, subappalto e avvalimento simulato: un caso complesso.
«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 30 – Dialogo competitivo – Articolo 67, paragrafo 5 – Ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione – Espressione della ponderazione mediante forcelle – Precisazione della ponderazione relativa nell’invito a presentare le offerte finali – Utilizzo nel bando di gara di forcelle dalle quali non risulta l’ordine definitivo dei criteri di aggiudicazione».
Anagrafe antimafia: cancellazione dell’impresa.
«Sono altresì esclusi: – omissis – l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico». Come si interpreta con il nuovo codice? Qui e nel webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sistematico sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali».
10 novembre 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali, per i quali è specificamente evidenziata la specifica disciplina applicabile. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house, "in presenza". ULTIMO AGGIORNAMENTO: la "plenaria" in materia di accesso.
Il subappaltatore è legittimato a impugnare il diniego di autorizzazione al subappalto adottato nei confronti dell’appaltatore?
Si ricalcola la graduatoria o no? Qui e nel webinar: «L’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti: il bando-tipo ANAC n. 2/2026 con le sue criticità».
Deve essere sorretta, per essere ritenuta ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza.
Può farsi valere l’esecuzione in tutto o in parte effettuata fino alla data di pubblicazione del bando? Qui e nel webinar: «L’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti: il bando-tipo ANAC n. 2/2026 con le sue criticità». Qui e nelwebinar: «L’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023, fra ciò che non è condivisibile e ciò che manca: l’analisi della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti».
I programmi.
Lo strutturale errore intrinseco nel tentativo del legislatore di omogeneizzare le tre tipologie di «consorzi non necessari», il consorzio cooperativo ed artigiano al consorzio stabile. I due orientamenti del Consiglio di Stato. Qui e nei webinar.
Non sussiste di regola, anche se la norma così prevede: «I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare». Per i rischi che corre la stazione appaltante cfr. questo commento. Qui e nel webinar: «L’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti: il bando-tipo ANAC n. 2/2026 con le sue criticità». Qui e nelwebinar: «L’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023, fra ciò che non è condivisibile e ciò che manca: l’analisi della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e...
Costituisce un contratto attivo e non è, pertanto, assoggettata all’integrale applicazione della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici.
“Eccezione solo per la finanza di progetto”. Ma una concessione di servizio senza PEF dell’offerente non consente una corretta gestione della fattispecie. Sempre di contratto di concessione si tratta, a prescindere dalla via procedurale per pervenire alla stipula di un medesimo contratto.
Il caso concreto e la questione dell’applicabilità della sospensione feriale del termine per l’impugnazione. Qui e nel webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sistematico sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali».
Tale distinzione impedisce di utilizzare i dati del PEF per riscontrare la coerenza dei costi giustificati?
Quindi andrebbe bene anche una persona fisica? E se la disciplina di gara richiede l’asseverazione da parte di istituto di credito o società di servizi costituite dall’Istituto di credito stesso o società di revisione ai sensi della legge 1966/1939?
Compromessa integralmente la possibilità di proseguire la gara?