Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

APPALTI PUBBLICI GENERALE

La sezione riguarda gli aspetti del contratto pubblico di carattere generale, quindi comuni: sia all’appalto, sia alla concessione; sia ai settori ordinari, sia a quelli speciali; sia ai lavori, sia a servizi e forniture.

La natura del termine per ottemperare al soccorso procedimentale

15 Maggio 2026

La soluzione pratica per il RUP è quella di dare sempre dieci giorni, così che non possa sussistere incertezza sulla natura perentoria del termine.

Gli oneri di sicurezza aziendale: l'obbligo di separata indicazione

15 Maggio 2026

Devono essere indicati nell’offerta economica e non possono essere conteggiati unitamente ad altri costi.

Professionalisation of public procurement in Europe

15 Maggio 2026

Comparative assessment across 32 european countries.

FOCUS «L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dal RUP o dal Dirigente della Stazione appaltante su proposta del RUP?»

14 Maggio 2026

L’errato parere del MIT: si omette di considerare che il codice dei contratti pubblici è lex specialis.

Soccorso istruttorio, con o senza DGUE

14 Maggio 2026

Si riafferma che «la soccorribilità è ammessa sia per integrare la domanda di partecipazione (laddove sia presente il D.G.U.E.), sia, come appunto recentemente deciso dal Consiglio di Stato, per integrare il D.G.U.E. (ove sia presente la domanda)».

La nullità del contratto di avvalimento per assenza dell’onerosità

14 Maggio 2026

Quando? Vedi principio consolidato.

L’art. 124, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, rispetto al precedente codice dei contratti pubblici applicabile nella fattispecie “ratione temporis”

14 Maggio 2026

Tale norma, nello stabilire che – a differenza di quanto previsto nella vigenza del D.Lgs. 50/2016 – la sopravvenienza della liquidazione giudiziale al provvedimento di aggiudicazione non comporta automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione stessa (potendo, invece, la stazione appaltante stipulare il contratto con il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato), segna una chiara cesura rispetto alla disciplina previgente e non può quindi essere applicata retroattivamente.

Carenza istruttoria e travisamento con riguardo alla verifica svolta dalla stazione appaltante sulla congruità dell’offerta

13 Maggio 2026

Tutte le valutazioni sul costo del lavoro e sulle giustificazioni via via rese, a seguito degli approfondimenti richiesti, fino al conclusivo giudizio di congruità dell’offerta nel suo complesso, ivi incluso dunque il costo del lavoro, risultano necessariamente “falsate” dall’utilizzo di parametri di calcolo erronei.

«Pare dunque mancato un esame concreto dell’effettiva sussistenza di segreti commerciali suscettibili di tutela e della loro rilevanza, ai fini dell’eventuale accoglimento dell’istanza ex art. 35, co. 4 lett. c) d.lgs. 36/2023» (n. 2 sentenze)

13 Maggio 2026

«Sul piano funzionale, il provvedimento di aggiudicazione (…) non contiene alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’oscuramento delle offerte dei concorrenti, né in ordine alla prevalenza delle istanze di riservatezza rispetto alle esigenze di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica. La Stazione appaltante si è infatti limitata ad una “presa d’atto” delle istanze di oscuramento dei concorrenti».

La disciplina di gara pone espressamente come non ribassabile il costo della manodopera, e quindi l’aggiudicataria l’ha illegittimamente ribassato!

12 Maggio 2026

«Si tratta, infatti, di una previsione tutt’altro che irragionevole che, lungi dall’imporre un requisito arbitrario, stabilisce una regola che non impedisce ai concorrenti di partecipare in condizioni di parità e che – specialmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, come quello in esame, come efficacemente evidenziato dalla ricorrente – può valere come strumento discrezionale, in capo alle stazioni appaltanti, utile in concreto per tutelare il lavoro»! No comment! Anzi sì! Mannaggia alla legge-delega e al suo legislatore "tecnico"!

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