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10 Dicembre 2024
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10 Dicembre 2024
La conseguenza è che manca in radice il presupposto al quale le disposizioni normative espressamente subordinano la salvaguardia del segreto industriale o commerciale.
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10 Dicembre 2024
Si ribadisce che «all’impresa che partecipa a pubblici appalti è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media:
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10 Dicembre 2024
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09 Dicembre 2024
L’uso della firma digitale costituisce quindi una mera preferenza, di carattere organizzativo, richiesta dall’Amministrazione per velocizzare e semplificare le relative operazioni! Da leggere per conoscenza e poi da cestinare.
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09 Dicembre 2024
Si osserva che, «a prescindere dall’applicabilità al caso in esame dell’art. 36 cit., come condivisibilmente evidenziato dal Consiglio di Stato in una recentissima sentenza:
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09 Dicembre 2024
La grossolanità del MIT in ordine alla configurazione dell’«affidamento diretto previo "confronto" tra preventivi». «Si tratta del c.d. affidamento diretto procedimentalizzato. Al riguardo la giurisprudenza – ritenendo ammissibile anche tale ipotesi – richiama il rispetto delle norme del Codice e, in particolare, della c.d. piccola evidenza pubblica»! Del tutto condivisibile, invece, e l’abbiamo detto tante volte, che l’acquisizione dei preventivi possa avvenire tramite PEI: pregevolissimo il contenuto della richiesta di parere.
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09 Dicembre 2024
«Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”».
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09 Dicembre 2024
È legittima. Ma poi, se non si dice nulla per il calcolo della soglia di anomalia, come ci si deve regolare? Si troncano i calcoli agli stessi tre decimali previsti per il ribasso in sede di offerta? Problemi che si creano quando non si fa fare alla matematica il suo libero gioco. Comunque la soluzione giuridica c’è ed è consolidata. Attenzione, però, a controllare il metodo reale di calcolo della piattaforma.
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08 Dicembre 2024
È previsto che «il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione (…) sono esclusi in relazione (…) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale». Tuttavia «è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara». Il caso concreto.
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