Non si configura l’organismo di diritto pubblico.
Non si configura l’organismo di diritto pubblico.
L’informazione e la giurisprudenza quotidiane sull’affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni. L’ultima sentenza, spesso non reperibile altrove, è analizzata in modo snello e non viene semplicemente riportata: su di essa si prende posizione in relazione a un precedente contesto critico di riferimento. Le soluzioni consigliate diventano materiale sistematico di documentazione degli incontri di studio, dove l’analisi della teoria è sviluppata sotto ogni profilo al fine di orientare la scelta pratica finale più plausibile per il RUP.
I criteri ambientali minimi (CAM).
Il consorzio stabile è qualificato a partecipare in proprio. Può ora, dopo aver operato la scelta univoca di far ricorso a una consorziata esecutrice, modificare l’assetto partecipativo e dire di partecipare in proprio? Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici: il percorso integrale per il disciplinare di gara (categorie, raggruppamenti e consorzi, appalto integrato e altro)».
Spetta il meccanismo sostitutivo previsto dal D.Lgs. 36/2023, art. 104, comma 6?
Esclusione?
L’ausiliaria è tenuta a rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, con conseguente dovere della stazione appaltante di verificarne la sussistenza in sede di gara.
Costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica e svolge fisiologicamente la propria attività imprenditoriale mediante l’apporto delle imprese socie che ne compongono l’organizzazione mutualistica. La configurazione giuridica dell’attività esecutiva svolta dai soci.
Deve, in sede di verifica di anomalia, risultare approfondita e deve essere accompagnata da elementi probatori significativi ed univoci.
Nella configurazione delineata sia dall’art. 185, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, sia dall’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 (vigente prima del “correttivo”).
L’Amministrazione deve non solo motivare la decisione di trattare determinati dati come riservati, ma deve anche sforzarsi di comunicare nella forma più neutra possibile, anche a tutela del carattere riservato di dati specifici, il contenuto essenziale dei dati stessi a supporto della stessa determinazione di oscuramento.
Si configura invece quale strumento documentale preliminare, uniforme a livello eurounitario, funzionale alla semplificazione amministrativa e alla massima partecipazione alle procedure di affidamento sopra soglia.
O di tutti i requisiti speciali prescritti dalla legge di gara per i concorrenti?
Ma la richiesta di meri preventivi di spesa non configura nessuna procedura.
Scritto malino il titolo del post sul sito dell’ANAC. Poco sotto, correttamente, si dice: «la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte».
La stazione appaltante si è limitata a recepire in modo sostanzialmente acritico la dichiarazione resa dall’aggiudicataria circa il mancato superamento della soglia del 50%, senza svolgere alcun approfondimento istruttorio.
Equivale, di per sé, a mancata indicazione?
Ciò presuppone, tuttavia, che la richiesta iniziale sia puntuale, che l’operatore sia posto in condizione di giustificare i profili effettivamente controversi e che la motivazione finale resti coerente con l’oggetto dell’interlocuzione.
«La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario» (la norma). Dichiarata tuttavia illegittima l’escussione per «esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione all’esito dell’accertamento» di «violazioni fiscali definitivamente accertate». Cfr. piuttosto, all'interno, altra corretta interpretazione di C.d.S. e di T.A.R.. Il webinar: «Le criticità e le carenze nell’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023 (entrata in vigore: 30 maggio 2026): l’analisi teorica della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni pratiche per ufficio-gare e concorrenti».
La concessione soggiace all’affidamento diretto. La mera «acquisizione di una pluralità di preventivi» non genera però «la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto». L’«indicazione dei criteri per la selezione»: il carattere che deve avere perché possa rimanersi nell’àmbito dell’affidamento diretto. Il possibile equivoco della natura non «competitiva» e dell’assenza di «graduatoria». L’avviso meramente esplorativo volto a far presentare meri preventivi di spesa. La scelta di una negoziata, in autovincolo. La questione se il principio di economicità, ovvero di buon andamento, debba essere sacrificato a quello di rotazione. Il webinar: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia comunitaria nel D.Lgs. 36/2023: focus integrale sull’affidamento diretto con tutti gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità e del risultato sulla rotazione».
9 giugno 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). PRENOTAZIONE: entro venerdì 29 maggio. Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
23 giugno 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). PRENOTAZIONE: entro venerdì 12 giugno. ULTIMI AGGIORNAMENTI: L'uso della PAD certificata al posto del MEPA: per quale fascia di importo? – Il d.P.C.M. 11 febbraio 2026 (le nuove convenzioni "obbligatorie") – Affidamento diretto: per l’attività istruttoria di acquisizione dei preventivi non serve la PAD (anche per non ingenerare l’equivoco che venga fuori un invito a presentare offerta, ingenerante una procedura negoziata). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
7 luglio 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). PRENOTAZIONE: entro venerdì 26 giugno. Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
Non si applica «ai procedimenti di finanza di progetto in corso» alla data di entrata in vigore del suo nuovo testo normativo, ossia il 31 dicembre 2024. Quanto alla sentenza della CGUE sul diritto di prelazione, «nello svolgimento della procedura prevista dall’art. 193 del d.lgs. 36/2023, l’Amministrazione (…) dovrà tenere conto dei principi espressi nella decisione sopra indicata, non potendosi applicare la normativa interna in senso difforme da quanto statuito dalla Corte dell’Unione».
Recita la sentenza del Consiglio di Stato: «tutte le categorie scorporabili sono divenute a qualificazione obbligatoria». Tutti d’accordo che anche la «categoria prevalente» è a qualificazione obbligatoria: ma che vuol dire? Se in un appalto da EUR 150.000 in su essa è di importo inferiore a EUR 150.000, ci vuole l’attestazione-SOA o basta la qualificazione ex art. 28, comma 1, dell’ALLEGATO II.12?
«Il terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la scadenza della concessione nel caso di specie doveva ritenersi automaticamente prorogata ex lege fino al 31 dicembre 2025 in forza dalla normativa emergenziale prevista dalla legislazione adottata per fronteggiare le difficoltà economiche e gestionali indotte dalla pandemia da Covid-19, non coglie nel segno.
Nel caso di specie il RUP ha reputato il monte ore presentato nell’offerta dalla ricorrente inadeguato in ragione della incongruenza tra il monte ore settimanale e quello annuo. Varie criticità: ad esempio, la previsione di un arco temporale di 5 minuti per il recupero e la consegna dello spuntino, la pausa pranzo per l’addetto su un monte ore giornaliero di un’ora e mezza o la presenza di un solo addetto nelle giornate in cui il servizio contempla un doppio turno in contemporanea in due refettori.
«Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE».
Occorre un’effettiva e specifica valutazione comparativa degli interessi e delle relative istanze di protezione, sulla scorta di un’operazione di ad hoc balancing concreto, refrattaria alla logica astratta della prevalenza aprioristica di uno dei valori in potenziale conflitto.
Riguarda l’offerta tecnica ed economica ad un tempo. Il webinar: «Le criticità e le carenze nell’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023 (entrata in vigore: 30 maggio): l’analisi teorica della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni pratiche per ufficio-gare e concorrenti».
«L’appello è fondato, nei termini che seguono, e che attengono al difetto di istruttoria dell’impugnato decreto ministeriale recante “rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali di costruzione più significativi”, con particolare riferimento alla metodologia di rilevazione di dati (concernenti le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione) risultati non pienamente attendibili alla stregua di quanto emerge dalla disposta verificazione tecnica».
Dopo che l’Amministrazione ha assunto la propria decisione di oscuramento parziale, bilanciando in concreto le contrapposte esigenze, colui che adisce l’autorità giudiziaria al fine di opporsi a detto oscuramento è tenuto ad attestare l’indispensabilità dell’ostensione delle parti omissate a fini di giustizia. Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
Il termine decorre, quindi, da quando il destinatario del provvedimento è posto nelle condizioni di conoscere se e in che termini la decisione amministrativa lede le proprie prerogative. Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
Adozione del piano di azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità.
La fattispecie di un «confronto concorrenziale» con «Disciplinare contenente le regole alle quali detto confronto era sottoposto»: l’invio «a cinque professionisti» di «una richiesta di presentazione di offerta». Il «RUP aveva illegittimamente consentito all’aggiudicatario ed allo Studio di modificare la rispettiva offerta economica per ricondurla entro il ribasso massimo consentito dal Disciplinare» (20%). L’errore di non aver richiesto meri preventivi di spesa, come tali non vincolanti, dicendo: “dimmi che cosa mi proponi e quanto mi fai spendere nel limite del 20% di ribasso sull’importo stimato del contratto”. Il webinar: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia comunitaria nel D.Lgs. 36/2023: focus integrale sull’affidamento diretto con tutti gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità e del risultato sulla rotazione».
La formula per l’«esclusione automatica» applicata solo per individuare le offerte sospette di anomalia. Il webinar: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia comunitaria nel D.Lgs. 36/2023: focus integrale sull’affidamento diretto con tutti gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità e del risultato sulla rotazione».
Adeguamento prezzi: onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi.
Si osserva: «il valore della concessione sul quale calcolare gli incentivi tecnici è quello derivante dalla applicazione dell’articolo 179 del Codice, il quale prevede che sia l’ente a doverlo determinare discrezionalmente ma secondo un metodo oggettivo, non potendosi, comunque, fare riferimento al solo valore del canone concessorio”; - “è consentita la corresponsione degli incentivi sulla base delle somme effettivamente riscosse dal concessionario, ferma restando la necessità che se ne dia una precisa e dettagliata disciplina in sede regolamentare”;
Si osserva che «le delibere di cui si verte – come è comunque complessivamente evincibile dall’intera argomentazione dell’AGCM – riguardano una ipotesi peculiare di project financing, che non può essere disciplinata esclusivamente dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, e cioè un project financing a carattere “misto”, espressamente finalizzato ad ottenere come contropartita l’affidamento di una concessione balneare a scopo turistico-ricreativo, in cui il Comune, dunque, non poteva prescindere dal rispetto, oltre che dalla normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici, della complessiva disciplina nazionale e unionale che regolamenta l’affidamento delle concessioni demaniali».
Se poi effettivamente si tratta, nella fattispecie, della prima, non si può escludere l’operatore economico che – nel silenzio della disciplina di gara – non possegga la licenza di cui si tratta. Non scatta, cioè, l’eterointegrazione della lex specialis. Il webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al 1° aprile 2026, con le sue criticità (n. 292 facciate)».
La sentenza della CGUE.
Può far desumere, quale mezzo di prova adeguato, la sussistenza di un illecito professionale? Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
Tale facoltà incontra (ovviamente) un limite invalicabile nel divieto di una modificazione radicale dell'offerta o di una sua sostanziale "ristrutturazione": i principi.
È ammessa.
Il relativo provvedimento non è propriamente qualificabile come atto di revoca in autotutela e, in ogni caso, è legittimo anche in mancanza di previa comunicazione di avvio del procedimento.
«Sebbene il modello 231 e la certificazione UNI ISO 37001 costituiscano entrambi strumenti per la lotta alla corruzione, si ritiene che gli stessi non siano del tutto sovrapponibili tra loro, presentando differenze quanto a presupposti, contenuti, funzioni e ad aree di riferimento applicative».
Non integra di per sé la violazione dei doveri professionali e non costituisce prova di grave negligenza. Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
Il manuale aggiornato per le imprese e l’errore delle stazioni appaltanti: «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti continuano ad emettere un unico CEL con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dalle imprese subappaltatrici — ciò anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL provenga da queste ultime».
La norma intende includere nel suo campo di applicazione ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara. Peraltro la società ricorrente, tacendo un’informazione rilevante, e anzi dichiarando l’assenza di profili di conflitto di interesse, ha reso una dichiarazione oggettivamente falsa, o quantomeno gravemente fuorviante.
Risulta superato lo schema secondo cui il rischio operativo si identificava con quello connesso alla domanda, avendo il legislatore ammesso la possibilità di utilizzare tale strumento contrattuale anche laddove detto rischio sia collegato all’offerta o, in maniera congiunta, a domanda ed offerta.
Le novità del “correttivo”.
È dovuto: è suscettibile di soccorso istruttorio? È dovuto anche per le manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate?
Deve ammettersi la possibilità per l’offerente di presentare nuovi preventivi di fornitori, anche se datati posteriormente al termine di presentazione delle offerte?
E ciò mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli Enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all’International Accreditation Forum (IAF). Sussiste pertanto l’equivalenza tra le certificazioni rilasciate dagli organismi firmatari degli accordi MLA/EA e MLA/IAF.
Viene «censurata la legittimità della già richiamata previsione del disciplinare sulla verifica automatica di anomalia delle offerte aventi ottenuto punteggi, per la parte tecnica ed economica, superiori ai 4/5 del massimo attribuibile. La previsione è contestata per la dedotta violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.
Il dossier. Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici: la linea interpretativa di MIT e C.d.S. e quella del T.A.R. Toscana; la categoria prevalente e quella scorporabile; raggruppamenti e consorzi; l'appalto integrato».
Il comunicato.
I principi che regolano la materia.
Su ogni autorità nazionale, amministrativa o giudiziaria, grava l’obbligo di disapplicare le norme nazionali contrastanti con il diritto europeo. La disapplicazione della lex specialis ad opera del RUP non è un atto di secondo grado adottato in violazione delle regole di competenza, e non rientra nemmeno nel concetto di autotutela con il conseguente obbligo di bilanciamento degli interessi, ma costituisce unicamente un doveroso atto di conformazione al diritto eurounitario. Le autorità nazionali devono infatti decidere le questioni non ancora coperte da giudicato rimuovendo tutti gli ostacoli interni che si oppongano alla piena applicazione del diritto eurounitario.
La valutazione circa la sussistenza di tale analogia rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Non è impugnabile da parte di è stato estraneo a quel giudizio: per la Cassazione, SS.UU. civili, ricorso inammissibile.
Tale comportamento, con evidenza, non è risultato conforme alla diligenza che deve connotare l’attività dell’operatore economico stesso che partecipa ad una gara su piattaforma telematica, il cui funzionamento risulta ben noto.