Qual è la funzione del cronoprogramma?
Qual è la funzione del cronoprogramma?
L’informazione e la giurisprudenza quotidiane sull’affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni. L’ultima sentenza, spesso non reperibile altrove, è analizzata in modo snello e non viene semplicemente riportata: su di essa si prende posizione in relazione a un precedente contesto critico di riferimento. Le soluzioni consigliate diventano materiale sistematico di documentazione degli incontri di studio, dove l’analisi della teoria è sviluppata sotto ogni profilo al fine di orientare la scelta pratica finale più plausibile per il RUP.
DELIBERA 22 dicembre 2025, n. 524.
9 giugno 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
Ovvio che poi il giudice amministrativo ti dica che si applicano l’«autovincolo», la «lex specialis» e la «par condicio tra i concorrenti» (nella fattispecie la stazione appaltante ha qualificato il prodotto come “equivalente”, minimizzando la portata delle difformità). Il webinar: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia comunitaria nel D.Lgs. 36/2023: focus integrale sull’affidamento diretto con tutti gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità e del risultato sulla rotazione».
La preferibile scelta pro-concorrenziale. Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».
Atteso che non sarebbe stato ragionevole prevedere un criterio di attribuzione frazionata del punteggio in ragione delle quote di esecuzione, se la lex specialis non stabiliva che la certificazione dovesse essere posseduta da ciascuna impresa raggruppata (ciò che sarebbe stato il principio corretto, essendo tutte le raggruppate co-esecutrici dell’appalto), poi finisce che per la premialità basta il possesso del requisito da parte solo di una raggruppata (l’indicata capogruppo, nella fattispecie). Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».
Quale è?
In assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare al principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale (principio consolidato).
23 giugno 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). ULTIMI AGGIORNAMENTI: L'uso della PAD certificata al posto del MEPA: per quale fascia di importo? – Il d.P.C.M. 11 febbraio 2026 (le nuove convenzioni "obbligatorie") – Affidamento diretto: per l’attività istruttoria di acquisizione dei preventivi non serve la PAD (anche per non ingenerare l’equivoco che venga fuori un invito a presentare offerta, ingenerante una procedura negoziata). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
Per regola matematica, i numeri accanto alle variabili e dopo le parentesi rappresentano dei moltiplicatori se sono affiancati, mentre l’elevazione a potenza va espressamente indicata con un indice posto in alto a destra del valore da elevare, con la conseguenza che il modo in cui la formula è stata proposta nel disciplinare di gara si prestava ad essere letta nella maniera in cui un offerente l’ha interpretata e applicata. L’inserimento dei valori indicati nella formula corretta (e già utilizzati nella formula errata) avrebbe consentito il giusto calcolo dell’indice P e ciò senza alcuna modifica dell’offerta tecnica. Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».
Scatta, oltre che nelle ipotesi di anomalia dell’offerta (ai sensi dell’art. 110 del codice), nei casi in cui l’importo offerto dal concorrente (in termini assoluti o di sconto) intacchi i valori indicati dalla stazione appaltante (principio consolidato).
Costituiscono adempimenti obbligatori. Peraltro, anche laddove fosse stato intendimento della società garantire il riassorbimento dell’intera forza-lavoro dell’impresa uscente, sarebbe stato necessario dichiarare espressamente la volontà di integrale riassorbimento.
Sic et simpliciter, a prescindere dalla sussistenza della procedura telematica.
Ma, se non è adottata la tecnica c.d. “della dettagliatezza” dei criteri di valutazione, i canoni motivazionali li deve dare la disciplina di gara. Non può darseli ex post la commissione giudicatrice: un punto che la giurisprudenza nazionale non riesce proprio a comprendere. Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».
Esponici il problema e chiedici informazioni sul tipo di supporto richiesto. La nostra esperienza.
Il controllo operato sul PEF non riguarda, propriamente, la “congruità dell’offerta”. L’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere sostituito da giustificazioni tipiche della verifica di anomalia di cui all’art. 110 del codice, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile. Per converso, la verifica di congruità ex art. 110 resta applicabile alle concessioni nei limiti in cui vi sia un’offerta economica da valutare. Il supporto al RUP, per la finanza di progetto e per le gare d’appalto.
«Nel caso di specie, la stazione appaltante si è limitata a domandare ad A2A chiarimenti: (i) sul motivo per cui l’importo del canone indicato in offerta per il primo anno sia aggiornato rispetto al valore di base secondo l’indice inflattivo previsto per il 2026; (ii) sulla congruità del costo dichiarato per gli interventi migliorativi rispetto al quadro economico complessivo predisposto; (iii) sul motivo per cui VAN e TIR siano stati calcolati su un periodo di ventun anni, pure a fronte della durata solo ventennale della concessione; (iv) sulla congruità dei costi energetici e di gestione post-intervento; (v) sul motivo della discrepanza tra il periodo di riferimento del cronoprogramma dei lavori oggetto della concessione (300 giorni) e quello biennale della relativa voce del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale».
Non è della commissione giudicatrice ma del RUP, anche se quest’ultimo può valersi del suo contributo. Un T.A.R., da disattendere, valida la richiesta trasmessa dalla commissione giudicatrice.
«(…) In tal senso l’atto dell’Autorità non costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica della ricorrente, ma è la mera rappresentazione di un giudizio, accompagnato da un mero invito alla stazione appaltante ed al Contraente Generale alla adozione di soluzioni pro futuro, senza alcuna immediata conseguenza negativa, giuridicamente apprezzabile, nei confronti dei soggetti vigilati. 6.Alla luce di quanto sin qui esposto il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse».
La soluzione pratica per il RUP è quella di dare sempre dieci giorni, così che non possa sussistere incertezza sulla natura perentoria del termine.
«Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa. (…)».
Non può portare a sovvertire la legge di gara.
Legittima l’esclusione? Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».
Il T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, non condivide l’interpretazione del T.A.R. Puglia, Bari.
Il vademecum aggiornato.
Devono essere indicati nell’offerta economica e non possono essere conteggiati unitamente ad altri costi.
La violazione del diritto dell’Unione europea è causa di annullabilità dell’atto, non di nullità dello stesso.
Ci pare un po' eccessiva. L’altra questione è se le quattro tipologie prestazionali siano, fra di loro, da considerarsi “analoghe” o no.
L’errato parere del MIT: si omette di considerare che il codice dei contratti pubblici è lex specialis.
Per il T.A.R. che si riporta è nulla quaestio. Ma, al di là di altra corretta sentenza del C.d.S. che riportiamo, la tesi è del tutto errata. Poiché devo verificare che le “esecutrici” posseggano idonea attestazione-SOA, devo necessariamente sapere che cosa ognuna di loro esegua. La tesi del collegio andava bene per fattispecie occorse prima del “correttivo” e se non si trattava di categorie di lavorazioni del settore dei beni culturali. Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici: la linea interpretativa di MIT e C.d.S. e quella del T.A.R. Toscana; la categoria prevalente e quella scorporabile; raggruppamenti e consorzi; l'appalto integrato».
Si riafferma che «la soccorribilità è ammessa sia per integrare la domanda di partecipazione (laddove sia presente il D.G.U.E.), sia, come appunto recentemente deciso dal Consiglio di Stato, per integrare il D.G.U.E. (ove sia presente la domanda)».
Quando? Vedi principio consolidato.
Tale norma, nello stabilire che – a differenza di quanto previsto nella vigenza del D.Lgs. 50/2016 – la sopravvenienza della liquidazione giudiziale al provvedimento di aggiudicazione non comporta automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione stessa (potendo, invece, la stazione appaltante stipulare il contratto con il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato), segna una chiara cesura rispetto alla disciplina previgente e non può quindi essere applicata retroattivamente.
«DIRETTIVA (UE) 2026/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2026 sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio».
Si osserva: «il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 in favore di un dipendente comunale nominato direttore dell’esecuzione del contratto in relazione ad un appalto di servizi suddiviso in lotti omogenei, ciascuno di importo inferiore a 500.000,00 euro, è subordinata, oltre che alla effettività delle funzioni tecniche da svolgere, al documentato e rigoroso accertamento della particolare complessità degli interventi a farsi e conseguentemente delle prestazioni tecniche richieste al dipendente incaricato».
Tutte le valutazioni sul costo del lavoro e sulle giustificazioni via via rese, a seguito degli approfondimenti richiesti, fino al conclusivo giudizio di congruità dell’offerta nel suo complesso, ivi incluso dunque il costo del lavoro, risultano necessariamente “falsate” dall’utilizzo di parametri di calcolo erronei.
«Sul piano funzionale, il provvedimento di aggiudicazione (…) non contiene alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’oscuramento delle offerte dei concorrenti, né in ordine alla prevalenza delle istanze di riservatezza rispetto alle esigenze di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica. La Stazione appaltante si è infatti limitata ad una “presa d’atto” delle istanze di oscuramento dei concorrenti».
La questione è ancora alla CGUE.
«Si tratta, infatti, di una previsione tutt’altro che irragionevole che, lungi dall’imporre un requisito arbitrario, stabilisce una regola che non impedisce ai concorrenti di partecipare in condizioni di parità e che – specialmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, come quello in esame, come efficacemente evidenziato dalla ricorrente – può valere come strumento discrezionale, in capo alle stazioni appaltanti, utile in concreto per tutelare il lavoro»! No comment! Anzi sì! Mannaggia alla legge-delega e al suo legislatore "tecnico"!
30 giugno 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
7 luglio 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). ULTIMO AGGIORNAMENTO: la «problematica» dell’«ostensione in chiaro di tutti i dati personali, ivi inclusi quelli relativi a categorie particolari di dati e dei dati personali relativi a condanne penali e reati». Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
«Il RUP [o il Responsabile di fase] esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili». In verità, solo un T.A.R. è per la tesi dell’incompetenza, mentre sei sono di contrario avviso. Il C.d.S. non si è ancora pronunciato. Il webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al 1° aprile 2026, con le sue criticità (n. 292 facciate)».
La finanza di progetto dopo la CGUE.
Postula la fornitura di dati idonei, per contenuto e contesto, a determinare una rappresentazione distorta degli elementi rilevanti della procedura, tale da incidere sull’esercizio del potere valutativo della stazione appaltante.
Sono analoghe?
È nulla quaestio?
Tempestività delle riserve.
Cfr. la riconferma da parte dell’ANAC della sua impostazione. Ma cfr. l’art. 62, comma 13 del codice: «Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza». L’impostazione dell’ANAC va quindi in contrasto con quanto prevede il D.Lgs. 36/2023. Tuttavia è anche vero, oggettivamente, che la «stazione appaltante beneficiaria» non può non avere un suo RUP (“responsabile unico di processo). E quindi? Qui e nel webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al 1° aprile 2026, con le sue criticità (n. 292 facciate)».
In realtà, la stazione appaltante ha omesso la doverosa valutazione in ordine alla possibile sussistenza di una causa di esclusione non automatica, quale, nella specie, il grave illecito professionale, nonché di rendere conto, poi, delle ragioni ad essa sottese, con puntuale motivazione! L’amministratore unico dell’aggiudicataria, al momento della presentazione dell’offerta, risultava indagato per il reato previsto e punito dall’art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), per il quale il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio.
Pur non dovendo necessariamente essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta, devono comunque risultare effettivamente e tempestivamente acquisibili nel momento in cui l’ente si accinge a contrarre.
Non può ritenersi che debba essere necessariamente esclusa.
Solo quando le autorità amministrative hanno già indetto la procedura selettiva o comunque hanno deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.
Quelli che costituiscono meri atti endoprocedimentali, che indicano un accertamento dell’inadempimento ancora in fieri, senz’altro non idoneo a fornire informazioni utili sull’affidabilità dell’operatore economico (atti preliminari di diffida o relazioni istruttorie degli organi dell’esecuzione contrattuale).
Testo del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2026, n. 71: le due disposizioni che richiamano il codice dei contratti pubblici.
Ha natura di organismo di diritto pubbico.
Fermo restando che i gravi illeciti professionali continuano a costituire una causa di esclusione di natura non vincolata, come nei precedenti regimi, tuttavia, nel nuovo codice, tale discrezionalità è esercitabile all’interno dei parametri tassativamente fissati dal stesso.
Ormai il “no” è diventato principio consolidato.
L'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento conclusivo della procedura di gara, né di aggiudicazione né di ritiro della procedura stessa, lasciando permanere una situazione di assoluta incertezza. Deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.
Non rileva che i prezzi unitari siano in parte desumibili da prezzari pubblici, né che non sia immediatamente ricostruibile l’importo complessivo dell’offerta, atteso che ciò che rileva è il rischio di anticipata conoscenza della convenienza economica delle soluzioni migliorative: il bene giuridico tutelato non è l’effettiva alterazione del giudizio, ma la sua possibile condizionabilità.
Il principi della materia nel loro reciproco rapportarsi.
L’imposizione da parte del capitolato speciale di una specifica tecnica – vale a dire, la marcatura CE – per filtri anti-legionella: il determinarsi di un’immotivata e irragionevole restrizione della concorrenza.