14 Dicembre 2023
La disposizione: «è requisito necessario dell'offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile». Da tempo aspettavamo l’interpretazione in discorso da parte del giudice amministrativo, da noi sempre sostenuta (da ultimo, nel materiale di documentazione del webinar sul bando tipo n. 1/2023).
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14 Dicembre 2023
La nuova normativa, in conformità con le prescrizioni europee, si connota per una maggiore apertura verso questo modulo contrattuale ed eliminazione di alcuni limiti imposti dalla precedente normativa.
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13 Dicembre 2023
«In caso di dichiarazioni mendaci, (…) la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea» (D.Lgs. 36/2023, art. 104, comma 5, primo capoverso). Ma all’ausiliato è richiesto un ragionevole grado di diligenza?
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13 Dicembre 2023
La differenza fra la disciplina del “confronto a coppie” e le fattispecie non sussumibili in tale schema (vedi principio di plenaria).
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13 Dicembre 2023
I due pareri dell’ANAC non possono essere accettati. Ricordato che è del tutto condiviso (da anni lo ripetiamo anche nei seminari) che non è assolutamente ipotizzabile il silenzio assenso documentale, ciò non toglie per converso la possibilità dell’aggiudicazione definitiva “condizionata”. Rectius, si tratta di un “quasi obbligo” per il RUP. Cfr. anche un post scriptum.
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13 Dicembre 2023
Il giudice amministrativo osserva che «il nuovo d.lgs. n. 36/2023, operando una codificazione di taluni principi, mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di autoresponsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica)» (si pensi anche al caso della procedura di gara che dovrebbe rimanere ferma … ). «Deve poi richiamarsi, in tale contesto, il particolare ruolo che il nuovo Codice dei contratti pubblici attribuisce ai due principi che guidano l’interprete nella lettura e nell’applicazione del nuovo impianto normativo di settore, ossia il principio del risultato e il correlato principio della fiducia»: «ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività».
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13 Dicembre 2023
Per il T.A.R. che si riporta la richiesta è inaccoglibile. Ma la questione è discussa in giurisprudenza.
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12 Dicembre 2023
Da qualche anno lo diciamo nei seminari di formazione. La tesi dell’ANAC (e di parte della giurisprudenza, per la verità) è bella e astrattamente condivisibile (anni fa ne fummo fra i sostenitori). Ma, siccome l’orientamento operativo per il nostro caro amico RUP deve essere ispirato a un sano realismo, sia pure obtorto collo appare oggi preferibile seguire l’interpretazione tradizionale, che «si conferma pienamente anche nelle gare telematiche». Al bando tipo n 1/2023 va pertanto fatta motivata deroga. Poi, se mai ci sarà una “plenaria”, si vedrà. Si vive alla giornata, eppur fiduciosi nel domani.
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12 Dicembre 2023
Tale divieto che cosa colpisce? E una domanda: è illegittimo che l’organo ordinario di gara venga a conoscenza delle offerte tecniche nella fase di esame della documentazione amministrativa?
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12 Dicembre 2023
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