14 Maggio 2026
Quando? Vedi principio consolidato.
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14 Maggio 2026
Tale norma, nello stabilire che – a differenza di quanto previsto nella vigenza del D.Lgs. 50/2016 – la sopravvenienza della liquidazione giudiziale al provvedimento di aggiudicazione non comporta automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione stessa (potendo, invece, la stazione appaltante stipulare il contratto con il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato), segna una chiara cesura rispetto alla disciplina previgente e non può quindi essere applicata retroattivamente.
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13 Maggio 2026
Tutte le valutazioni sul costo del lavoro e sulle giustificazioni via via rese, a seguito degli approfondimenti richiesti, fino al conclusivo giudizio di congruità dell’offerta nel suo complesso, ivi incluso dunque il costo del lavoro, risultano necessariamente “falsate” dall’utilizzo di parametri di calcolo erronei.
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13 Maggio 2026
«Sul piano funzionale, il provvedimento di aggiudicazione (…) non contiene alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’oscuramento delle offerte dei concorrenti, né in ordine alla prevalenza delle istanze di riservatezza rispetto alle esigenze di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica. La Stazione appaltante si è infatti limitata ad una “presa d’atto” delle istanze di oscuramento dei concorrenti».
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12 Maggio 2026
«Si tratta, infatti, di una previsione tutt’altro che irragionevole che, lungi dall’imporre un requisito arbitrario, stabilisce una regola che non impedisce ai concorrenti di partecipare in condizioni di parità e che – specialmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, come quello in esame, come efficacemente evidenziato dalla ricorrente – può valere come strumento discrezionale, in capo alle stazioni appaltanti, utile in concreto per tutelare il lavoro»! No comment! Anzi sì! Mannaggia alla legge-delega e al suo legislatore "tecnico"!
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12 Maggio 2026
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12 Maggio 2026
Postula la fornitura di dati idonei, per contenuto e contesto, a determinare una rappresentazione distorta degli elementi rilevanti della procedura, tale da incidere sull’esercizio del potere valutativo della stazione appaltante.
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12 Maggio 2026
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12 Maggio 2026
Cfr. la riconferma da parte dell’ANAC della sua impostazione. Ma cfr. l’art. 62, comma 13 del codice: «Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza». L’impostazione dell’ANAC va quindi in contrasto con quanto prevede il D.Lgs. 36/2023. Tuttavia è anche vero, oggettivamente, che la «stazione appaltante beneficiaria» non può non avere un suo RUP (“responsabile unico di processo). E quindi? Qui e nel webinar: «Tutto sulla procedura aperta di servizi e forniture: il bando-tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al 1° aprile 2026, con le sue criticità (n. 292 facciate)».
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12 Maggio 2026
In realtà, la stazione appaltante ha omesso la doverosa valutazione in ordine alla possibile sussistenza di una causa di esclusione non automatica, quale, nella specie, il grave illecito professionale, nonché di rendere conto, poi, delle ragioni ad essa sottese, con puntuale motivazione! L’amministratore unico dell’aggiudicataria, al momento della presentazione dell’offerta, risultava indagato per il reato previsto e punito dall’art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), per il quale il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio.
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