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10 Settembre 2020
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10 Settembre 2020
Sono stati trasmessi “oscurati” l’allegato 1 del DGUE e le dichiarazioni ex art. 80 del codice del legale rappresentante e del direttore tecnico (in relazione al quale il documento risulta completamente oscurato e illeggibile). È stato negato l’accesso sia ai certificati dei carichi pendenti, sia a quelli del casellario giudiziale. In relazione alla verifica dei costi della manodopera, è stato trasmesso solo il conteggio dei costi quasi completamente “oscurato”. Illegittimo! Quando l’accesso ai documenti amministrativi prevale, in ogni caso, anche sui dati c.d. sensibili.
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09 Settembre 2020
Le due diverse funzioni del contratto e della dichiarazione dell’ausiliaria, quest’ultima non suscettibile di soccorso istruttorio.
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09 Settembre 2020
Vi rientra il rifiuto di sottoscrivere il verbale di consegna dell’appalto.
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09 Settembre 2020
Occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi, che vanno considerati in modo unitario (principi consolidati).
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09 Settembre 2020
Il caso del RUP che non solo abbia firmato gli atti contenenti la disciplina di gara (l’avviso di manifestazione d’interesse e i relativi allegati, la lettera d’invito e il capitolato tecnico), ma che abbia anche reso i chiarimenti sulla stessa. Cfr. anche la formazione in materia.
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08 Settembre 2020
«L’art. 36, c. 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici stabilisce espressamente, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere all’«affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici». (…) Peraltro, per consolidata giurisprudenza, il ricorso all’affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, fermo restando il rispetto dell’importo soglia ivi indicato, non necessita di particolari formalità, né è richiesta specifica motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13 marzo 2020, n. 326; TAR Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533)» (T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405).
Tuttavia, per non mettere in imbarazzo il RUP alle prese con il decreto “semplificazioni”, è consigliabile (anche se affatto non obbligatorio) un previo avviso pubblico meramente esplorativo, che comunque fa scattare il principio di rotazione. L’affermazione che la modalità di acquisizione in questione «non necessita di particolari formalità» è vera nel senso che non occorre nessun invito formale a presentare offerta, ma ciò non elimina la necessità piena della motivazione della scelta dell’affidatario.
Cfr. La conversione in legge del D.L. 76/2020 (decreto "semplificazioni) e i contratti pubblici: in particolare, lo schema di avviso per l'affidamento diretto.
Cfr. anche la giornata singola sul sotto-soglia e la “due giorni” teorico-pratica solo in house.
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29 Luglio 2020
Si interpreta nel senso, se si vuole pleonastico, che va rispettato il principio di non discriminazione negli inviti e che quindi è assolutamente illegittimo tenere conto in via preferenziale o in via aggiuntiva delle imprese del territorio (comunale o provinciale o regionale che esso sia).
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08 Settembre 2020
La questione «sulla legittimità della formula matematica utilizzata per la valutazione dell’offerta economica (P=Po/Pi*C, dove P = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo; P0 = prezzo più basso fra quelli ammessi; C = peso attribuito al valore economico, altrimenti nota come formula proporzionalmente inversa)». Cfr. anche la formazione in materia.
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08 Settembre 2020
«In applicazione dei principi di trasparenza e di par condicio, a fronte di una pluralità di dichiarazioni rese da un operatore economico concernenti circostanze che potrebbero rilevare ai fini della causa di esclusione dell’illecito professionale grave, la stazione appaltante deve motivare, la ritenuta inidoneità delle circostanze dichiarate a compromettere l’affidabilità ed integrità del concorrente». Ma la “plenaria” non la pensa proprio così. Vedi anche la formazione in materia.
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