08 Ottobre 2025
Manca però il quesito consequenziale sul limite di subappaltabilità, cui diamo noi la risposta che nessuno vuol dare. Questo comunque il quesito: «I servizi di architettura ed ingegneria, sono assimilabili ai servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, l'art. 108 del D.Lgs 36/2023, prevede limitazioni alla componente del prezzo in misura pari al 30% ? Oppure, per i servizi di architettura ed ingegneria d'importo superiore ad € 140.000 + IVA, per i quali è necessario elaborare un criterio d'aggiudicazione con OEPV, è possibile indicare una componente del prezzo superiore al 30%? In caso di risposta affermativa, con la componente prezzo, è possibile andare anche oltre il 50% e quindi impostare un'OEPV con, ad esempio, una componente prezzo del 70% ed un'offerta tecnica pari al 30%?».
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07 Ottobre 2025
Qualcuno ricorda l’art. 266, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che, con riguardo all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, stabiliva espressamente che l’offerta economica indicasse il ribasso percentuale unico in misura comunque non superiore alla percentuale che doveva essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento? Siamo sempre lì a tutelare la classe dei progettisti da parte del legislatore, da sempre. Ma oggi un T.A.R. ricorda che i limiti al ribasso sono seccamente contrari ai principi euro unitari. E noi aggiungiamo: anche se li stabilisce il legislatore nazionale. Incerto quando, ma certo che la disposizione sul 35% sarà dichiarata come da disapplicarsi.
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07 Ottobre 2025
L’art. 41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
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06 Ottobre 2025
Fino al 10 novembre l’invio di osservazioni sulla riformulazione dello schema di disciplinare a fronte delle modifiche del Correttivo al Codice degli Appalti».
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04 Ottobre 2025
Questa la circolare del CNI (16 settembre 2025). Lo sappiamo, esimie sezioni III e V del C.d.S., che la gara si può fare senza prezzo. Ma si tratta di una scelta assolutamente discrezionale della stazione appaltante, che deve essere motivata onde evitare rischi erariali di sorta, che non deve soggiacere a nessuna interessata moral suasion. Anche perché sia il ribasso solo sul «35 per cento dell'importo da porre a base di gara», sia la formula prevista dal correttivo (ALLEGATO I.13, art. 2-bis), annullano già in modo pressoché totale – di default – la rilevanza dell’offerta economica. Cfr., già: “Equo compenso”: che cosa viene fuori da un’estrosa sentenza del Consiglio di Stato! Ma la III insiste.
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02 Ottobre 2025
«La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20: a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti». Sulla prima previsione va resa una precisazione. La seconda previsione è del tutto illegittima.
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30 Settembre 2025
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25 Settembre 2025
«[Facoltativo] Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa». Una clausola, copiata dai bandi tipo dell’ANAC, che non va proprio apposta.
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25 Settembre 2025
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19 Settembre 2025
«Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati. (...) - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione».
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