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12 Maggio 2025
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12 Maggio 2025
«In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale» (D.Lgs. 36/2023, art. 17, comma 2). C’è scritto chiaramente.
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10 Maggio 2025
«In altri termini, come affermato da consolidata giurisprudenza, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l’operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. (…) Da quanto evidenziato discende l’obbligo in capo al Comune (…) di consentire, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, l’accesso integrale a tutta la documentazione richiesta». Repetita non iuvant, sed maxime stufant. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
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10 Maggio 2025
«Ebbene, nel caso di specie è mancata in giudizio l’allegazione delle circostanze per cui il rifiuto all’accesso opposto dalla stazione appaltante sia stato giustificato da una circostanziata volontà di secretazione dei contenuti tecnici dell’offerta da parte dell’operatore economico aggiudicatario (…). Deve pertanto annullarsi il diniego di accesso opposto dalla stazione appaltante relativamente alla offerta tecnica della concorrente prima graduata riconoscendo il capo alla società ricorrente il diritto di accedervi mediante visione ed estrazione di copia». Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
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09 Maggio 2025
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09 Maggio 2025
La suddetta inversione di certo non consente di evitare o pretermettere l’esame dei requisiti e della documentazione da produrre obbligatoriamente a corredo dell’offerta: se non c’è la garanzia provvisoria si va a casa, ovviamente.
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09 Maggio 2025
Non esiste, non esiste proprio!
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09 Maggio 2025
Ovvero la «prassi delle amministrazioni aggiudicatrici consistente nell’accogliere sistematicamente le richieste di trattamento riservato motivate da segreti commerciali» (C.G.U.E.).
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09 Maggio 2025
«Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso in capo alle imprese partecipanti di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nel momento stesso di utilizzo della piattaforma deputata al caricamento della documentazione necessaria. L’operatore economico non diligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione, come in questo caso è avvenuto, dalla stazione appaltante».
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09 Maggio 2025
Per non trasformarsi in una probatio diabolica, non può risolversi nel dovere di fornire la prova concreta, circostanziata e certa dell’utilità in ambito processuale della documentazione, bastando, secondo l’id quod plerumque accidit, che la richiesta documentale risulti, ove accolta, direttamente funzionale all’accertamento in sede giurisdizionale e si prospetti come potenzialmente rilevante ai fini dell’accoglimento della proposta (o proponenda) domanda giudiziale (un T.A.R. veramente illuminato). Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
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