09 Maggio 2025
Nella fattispecie, emerge chiaramente l’incertezza legata alla concreta applicazione della novella normativa recata dall’art. 36 del D. Lgs. 36/2023 che non è del tutto perspicua nella sua formulazione e non è affatto coordinata con l’istituto dell’accesso riferibile alla generalità degli atti di una gara di appalto, cui deve aggiungersi il comportamento non del tutto lineare tenuto dal Comune. Ma la disciplina processuale applicabile resta pur sempre quella ricavabile dal menzionato art. 36 del codice. Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
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09 Maggio 2025
«Dal momento che la variante risulta carente sotto il profilo dei presupposti normativi idonei a legittimare la sua adozione, è del tutto irrilevante che la società abbia rispettato i limiti di importo prescritti. E, in definitiva, le soluzioni adottate in corso di esecuzione, relativamente allo slittamento dei tempi del rilascio del sistema (omissis), al maggiore utilizzo del contratto (omissis), all’impiego di risorse maggiori rispetto alle previsioni, si qualificano in concreto come soluzioni adottate per colmare difetti organizzativi, funzionali e di programmazione imputabili ad una errata gestione da parte della stazione appaltante».
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07 Maggio 2025
Ciò significa che non è stato provato di possedere il requisito tecnico-professionale di partecipazione previsto dalla legge gara. E comunque l’espulsione dell’operatore economico è stata comunque legittima, poiché il principio di tassatività delle cause di esclusione non opera per i requisiti di partecipazione.
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07 Maggio 2025
«Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri» (D.Lgs. 36/2023, art. 107, comma 8, primo periodo). Cfr., piuttosto, una chiara sentenza del Consiglio di Stato sul punto. Qui e nel materiale del webinar, anche in house: «L’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il “correttivo”: tutto sul miglior rapporto qualità/prezzo. Gli altri due criteri di aggiudicazione».
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07 Maggio 2025
In via generale, il giudizio complessivo riportato in forma numerica nei verbali di gara in relazione a ciascun criterio ovvero sub-criterio non comparativo è di per sé sufficiente a motivare la valutazione svolta dalla commissione giudicatrice (principio consolidato, con l’ovvia eccezione infatti per il caso dell’adozione del metodo del confronto “a coppie”).
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07 Maggio 2025
«La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (…), in riscontro all’istanza di parere presentata dal Comune (…), "non ritiene sia possibile includere tra i beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato ed integrato dall’art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento"».
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07 Maggio 2025
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07 Maggio 2025
Le due funzioni garantite dall’avviso.
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06 Maggio 2025
L’«onere probatorio non può ritenersi assolto nel caso di specie dalla controinteressata, la quale ha presentato delle dichiarazioni contenenti motivazioni generiche volte a giustificare la richiesta di oscuramento (…) e che, come tali, non possono ritenersi né “motivate”, non risultando indicato alcun elemento, specifico e concreto, che possa giustificare la qualificazione delle informazioni oscurate come veri e propri “segreti tecnici o commerciali”, né tantomeno “comprovate”, non essendo stata fornita alcuna prova della fondatezza delle affermazioni della controinteressata». È sempre questa! Qui e nel materiale delwebinar, anche in house: «D.Lgs. 36/2023: focus sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, dopo il “correttivo”».
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06 Maggio 2025
È il tenore letterale stesso della norma a far ritenere che il legislatore abbia inteso porre lo sbarramento temporale dell’apertura delle buste con riferimento a ciascuna di esse. Ma la rettifica del costo della manodopera operata dall’offerente non può configurarsi alla stregua di un errore materiale direttamente e univocamente riconoscibile dal testo dell’offerta economica.
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