È vero che dal 1° luglio 2014 un Comune che non sia capoluogo di provincia non potrà più procedere ad autonomo acquisto?
È vero che dal 1° luglio 2014 un Comune che non sia capoluogo di provincia non potrà più procedere ad autonomo acquisto?
L’informazione e la giurisprudenza quotidiane sull’affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni. L’ultima sentenza, spesso non reperibile altrove, è analizzata in modo snello e non viene semplicemente riportata: su di essa si prende posizione in relazione a un precedente contesto critico di riferimento. Le soluzioni consigliate diventano materiale sistematico di documentazione degli incontri di studio, dove l’analisi della teoria è sviluppata sotto ogni profilo al fine di orientare la scelta pratica finale più plausibile per il RUP o per l'impresa concorrente.
La configurazione di un contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura di cui all’art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023.
È da ritenersi immediatamente lesivo e, come tale, soggetto ad onere di immediata impugnazione nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione.
... ma è del tutto inaccettabile l’affermazione che, «nella vigenza del d.lgs. n. 36/23, il sopralluogo non possa essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione dalla gara». Cfr. piuttosto l’altra giurisprudenza (Consiglio di Stato compreso).
La parte che intende tutelare la propria posizione non può porsi in contraddizione con una condotta da essa stessa posta in essere in precedenza. L’ordinamento non può dare cittadinanza a censure formulate in via strumentale per il sol fine di annientare la posizione altrui, laddove vi è consapevolezza che lo stesso vizio inficia in realtà anche la propria posizione.
Avrebbe «dovuto essere oggettivamente quantificato prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte e non in corso di valutazione come invece concretamente avvenuto», cioè è il disciplinare di gara che deve far sapere a tutti gli offerenti come la loro offerta sarà valutata su ogni criterio di valutazione.
I due quesiti.
Accertate gravi e plurime violazioni nel frusinate: 16 affidamenti diretti in cinque anni alla stessa società per oltre 650mila euro, aggirando Codice Appalti e libera concorrenza».
«Deduce l’appellante principale che la stazione appaltante avrebbe errato per avere consentito l’illegittima permanenza in gara della – omissis – S.r.l. nonostante la rinuncia alla partecipazione all’aggiudicazione del lotto n. 90 formalizzata in data 13 luglio 2024, dopo la scadenza del termine di efficacia di 180 giorni, senza che la revoca della rinuncia intervenuta in data 17 luglio 2024 fosse idonea a consentire la riammissione in gara di un’offerta ormai espunta dalla fase pubblicistica».
Già prima del “correttivo” – per il principio di effettività della tutela – era vero che “delle due l’una”: se il consorzio stabile esegue i lavori in proprio, deve essere integralmente qualificato in proprio; se il consorzio stabile designa una o più consorziate esecutrici, queste debbono essere integralmente qualificate in proprio.
L’ANAC conferma quanto già affermato da specifica giurisprudenza. Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e tutte le possibili opzioni per il disciplinare di gara: categorie, raggruppamenti e consorzi, appalto integrato e altro».
Occorre esprimere un giudizio eminentemente qualitativo sulla complessiva organizzazione del servizio, valutando non tanto la consistenza del gruppo di progettazione, ma soprattutto la funzionalità dell’assetto organizzativo, l’efficacia delle modalità di coordinamento, l’esperienza professionale delle figure impiegate, la capacità di interlocuzione con la stazione appaltante e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento.
Costituisce, di per sé, un elemento neutro (principio consolidato). Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: l’aggiornato manuale per una full immersion sul miglior rapporto qualità/prezzo e il codice commentato sugli altri due criteri di aggiudicazione».
La PCP, allo stato, è ancora utilizzabile. Qui e nel webinar: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia: focus sui luoghi comuni dell’affidamento diretto, con gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità sulla rotazione».
Attiene a qualificazione obbligatoria quanto prevede il codice dei contratti pubblici all’art. 50, comma 1, lett. b), quando per i servizi e forniture di importo inferiore a EUR 140.000 richiede «documentate esperienze pregresse».
1) È prevista la sanzione dell’interdizione dalla contrattazione con la P.A. in caso di sospensione cautelare a seguito di incidenti? 2) L’espressa previsione per cui non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III determina comunque, perdurando la validità di questa, la rilevanza delle vicende afferenti alla patente a crediti sulla possibilità per l’impresa di operare sui cantieri? Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e tutte le possibili opzioni per il disciplinare di gara: categorie, raggruppamenti e consorzi, appalto integrato e altro».
Il «mero collegamento societario formale o la condivisione di figure apicali (soci/procuratori) non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale in assenza di prove inconfutabili su “accordi collusivi” e “influenza reciproca”». Sì, ma la questione è ancora pendente. Il webinar: «L’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023, fra ciò che non è condivisibile e ciò che manca: l’analisi della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti».
«In definitiva, il punto centrale è che, pur volendo dilatare al massimo la portata applicativa del soccorso istruttorio, resta, in ogni caso, ferma l’impossibilità di ricorrere al soccorso (declinato sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante, ovvero istruttorio in senso stretto, cioè procedimentale) in relazione a elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica e/o economica), pena la violazione del superiore principio di parità dei concorrenti».
L’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva. È escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria.
«Ed inoltre, l’Amministrazione intimata, comunque tenuta ad un autonomo e discrezionale apprezzamento, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni opposte a sostegno del diniego (…), si è limitata ad aderire acriticamente, senza alcun supporto motivazionale, in ordine alla ritenuta esistenza di ragioni a sostegno dell’oscuramento». Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sistematico sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali».
Non refluisce necessariamente nella inidoneità della base d’asta a consentire la presentazione di offerte sostenibili ed adeguatamente remunerative del costo del lavoro.
L’interpretazione secondo la quale il rito super-accelerato si applica all’impugnazione di tutte le decisioni di oscuramento, ma il dies a quo per la notifica del ricorso decorre dalla comunicazione di tale provvedimento (cioè di oscuramento), sia laddove avvenga contestualmente all’aggiudicazione, sia laddove avvenga successivamente.
Si osserva che «la decisione dell’Anac di procedere all’annotazione dell’intervenuta risoluzione contrattuale quale notizia utile, nel caso di specie, sconta il dedotto difetto di istruttoria, non avendo l’Autorità tenuto in debito conto di tutte le circostanze evidenziate dall’operatore economico nel corso del procedimento». «Conclusivamente, l’annotazione è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda contrattuale, senza compiutamente esaminare le ragioni della scelta di procedere all’annotazione, dandone conto nella motivazione del provvedimento».
“Istruttoria incompleta e carente”.
Affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie (IMU, TARI, CUP) e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada nel Trapanese».
29 settembre 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Anche in house.
13 ottobre 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Anche in house. ULTIMO AGGIORNAMENTO: la "vera storia" della "patente a punti".
22 ottobre 2026, giovedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
27 ottobre 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). ULTIMO AGGIORNAMENTO: affidamento diretto e luoghi comuni. Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house.
10 novembre 2026, martedì, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Su richiesta, anche in house. ULTIMO AGGIORNAMENTO: la "vera storia" della "patente a punti".
In data da programmarsi, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Anche in house.
Neppure con il D.Lgs. 36/2023 non spetta all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare. Il webinar: «D.Lgs. 36/2023: focus sistematico sulla disciplina dell’accesso e delle cause di esclusione, con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali».
«La questione prospettata concerne l'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 nel caso di conferimento da parte della OMISSIS all’OMISSIS, il quale ha ricoperto la carica di dirigente a tempo determinato, dell’OMISSIS e che ha predisposto il rapporto di verifica della progettazione in quanto dirigente dell’ OMISSIS di cui il Comune di OMISSIS si è avvalso ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023)».
Si comunica che l'Autorità ha provveduto ad aggiornare il Formulario per l'invio del Piano di riorganizzazione (formato Excel), introducendo una nuova sezione iniziale destinata a eventuali dichiarazioni delle stazioni appaltanti in merito al proprio monitoraggio».
«Ulteriori disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Presa d'atto della sentenza della CGUE 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e n. 66 PNC del 23 novembre 2023. (Ordinanza n. 129/2026)». Ciò che potrebbe costituire un paradigma per la modifica del codice dei contratti pubblici.
«Nel caso di specie risulta dirimente il fatto che, nel momento in cui la ricorrente ha provveduto allo spostamento del centro di cottura e del centro di confezionamento, la Stazione appaltante non aveva operato alcuna valutazione circa i presupposti necessari alla modifica delle prestazioni e i costi che la medesima Amministrazione avrebbe dovuto affrontare né sussisteva alcuna autorizzazione alla modifica, con la conseguenza che la ricorrente ha operato una variazione unilaterale delle prestazioni».
Illegittima però l’omessa attivazione del soccorso istruttorio: la commissione avrebbe dovuto invitare l’offerente a produrre le schede tecniche aggiornate dei prodotti, prima di escludere l’attribuzione dei relativi punteggi.
Non pare che si possa arrivare ad estendere la pretesa di diligenza del concorrente ad un caso di acclarato malfunzionamento della piattaforma tentando, in tal modo, con un rovesciamento del principio normativo, di scaricare praticamente ogni possibile problematica, anche della piattaforma, sull’utente.
La dichiarazione di gratuità di una singola proposta migliorativa è idonea a rivelare il ribasso offerto dall’aggiudicatario? Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: l’aggiornato manuale per una full immersion sul miglior rapporto qualità/prezzo e il codice commentato sugli altri due criteri di aggiudicazione».
Una sentenza che si contraddice: è «incontestato che la consorziata designata fosse chiamata ad assumere un ruolo esecutivo nell’ambito dell’appalto e che, proprio in ragione di tale qualità, il disciplinare ne richiedesse la sottoscrizione dell’offerta economica»; ma «la manifestazione di volontà negoziale resta unitariamente espressa dal Consorzio medesimo, il quale costituisce il soggetto che presenta l’offerta ed il referente del rapporto contrattuale con la stazione appaltante».
Occorre tener conto dell’importo di «ripetizione»? No! Perché? Qui e nel webinar: «L’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023, fra ciò che non è condivisibile e ciò che manca: l’analisi della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti».
Niente di nuovo.
Si osserva che «rientra nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l’esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo, quali l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale (“scorrimento a destra”) o la parziale riduzione dello zoom della pagina (riduzione al 75%), che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale.
Impone comunque all’Amministrazione di motivare le ragioni dell’individuazione di quel determinato soggetto affidatario, nonché di verificare, preventivamente rispetto alla stipula del contratto, la sussistenza in capo a esso dei requisiti previsti. Il webinar: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia: focus sui luoghi comuni dell’affidamento diretto, con gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità sulla rotazione».
È tenuta a procacciarsi beni o servizi mediante accesso al mercato e quindi applicando il codice dei contratti pubblici, anche utilizzando l'affidamento diretto.
Si riscontra «la sproporzione ed irragionevolezza della disposta cancellazione dal Sistema ad una data in cui constava, invece, l’intervenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse secondo le modalità prescritte dalla legge».
Si osserva che «i segmenti contrattuali protrattisi sino all’attualità non possono che configurare proroghe contrattuali pattuite concordemente dalle parti e non già rinnovi, rinegoziazioni ex novo o financo “procedure ponte”». Veramente possiamo dire che sappiamo di non sapere.
Formulato un ribasso del 52% sulla componente economica afferente alla progettazione esecutiva. Per un T.A.R. non c’è illegittimità, ma l’interpretazione appare poco condivisibile, anche se motivata con riferimento al caso concreto. In realtà è ancor prima il disciplinare di gara che non deve consentire una possibilità del genere. Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e tutte le possibili opzioni per il disciplinare di gara: categorie, raggruppamenti e consorzi, appalto integrato e altro». Appalto integrato: la gestione della gara.
È perfettamente legittima, basta non esagerare nell’importo richiesto.
Il sincretismo, ovvero l’acrobazia dialettica, della richiesta come idoneità tecnica del fatturato specifico, però per servizi analoghi e non identici. Cfr. anche: La «lex specialis della procedura (…) nel caso di specie ha correttamente inteso dare al fatturato l’identità di requisito tecnico-professionale» ... Il webinar: «L’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023, fra ciò che non è condivisibile e ciò che manca: l’analisi della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti».
Il consorzio stabile può far valere con valenza premiale esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici? Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: l’aggiornato manuale per una full immersion sul miglior rapporto qualità/prezzo e il codice commentato sugli altri due criteri di aggiudicazione».
Il punto di equilibrio della questione. Il webinar: «L’offerta economicamente più vantaggiosa: l’aggiornato manuale per una full immersion sul miglior rapporto qualità/prezzo e il codice commentato sugli altri due criteri di aggiudicazione».
La sentenza.
Il principio: «non è dato comprendere da dove si possa ricavare l’obbligo di scomposizione analitica del costo della manodopera e, per converso, il divieto di fornire dati aggregati; non lo si ricava dalla legge di gara, letta nella sua totalità, e men che meno dall’art. 41 del Codice dei contratti pubblici».
«Rinvio pregiudiziale – Sanzioni disciplinari nel settore dello sport – Inibizione temporanea a esercitare talune attività professionali, irrogata da un’associazione sportiva nazionale a due dirigenti di una società calcistica professionistica – Illecito consistente nell’effettuare o nell’approvare false dichiarazioni finanziarie e contabili – Mercato interno – Articoli 45 e 56 TFUE – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Obiettivo legittimo di interesse generale – Regolarità delle competizioni sportive – Rispetto del principio di proporzionalità – Determinazione delle sanzioni – Esistenza di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori, proporzionati e verificabili – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo –...
«La Commissione pubblica orientamenti sugli obblighi di trasparenza per i fornitori e gli operatori di determinati sistemi di IA».
Si osserva che «l’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e/o degli enti concedenti sia consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione (Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 05/02/2025, n. 2684)».
La laurea triennale in economia e la laurea specialistica in “professioni contabili”, unitamente all’esperienza maturata presso l’Amministrazione comunale, devono ritenersi idonee a garantire l’adeguata competenza professionale in capo al commissario in questione e a soddisfare nel complesso il requisito della competenza dell’organo collegiale, tenuto anche conto della competenza ed esperienza degli altri membri della commissione.
Non la rende automaticamente inaffidabile. Perché?
L’accertamento è stato inevitabilmente condotto sulla base di un giudizio di verosimiglianza basato, sul piano probatorio, sul criterio del più probabile che non, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Quando la confusione concettuale è massima. Il D.Lgs. 36/2023 consente di richiedere solo il «fatturato globale» (art. 100, comma 11), che non può essere trasmutato in “specifico”, ciò che solo consentirebbe – al limite – di parlare di requisito tecnico. Il webinar: «L’aggiornato bando-tipo ANAC n. 1/2023, fra ciò che non è condivisibile e ciò che manca: l’analisi della procedura aperta di servizi e forniture e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti».